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Imprese estere controllate e collegate (CFC rule)


La normativa di cui ci occupiamo ora ha lo scopo di contrastare le pratiche elusive attuate da chi detiene il controllo di imprese con sede in “paradisi fiscali”.
Questa normativa, nota come CFC rule (Controlled Foreign Companies), interessa non solo le società, ma qualsiasi contribuente residente in Italia, che detenga partecipazioni in soggetti localizzati nei paesi predetti.
Di regola, i redditi derivanti dalla partecipazione in società residenti all’estero non sono soggetti ad imposta quando sono percepiti: secondo il “regime CFC”, invece, i redditi delle controllate estere sono imputati al soggetto residente in Italia, a prescindere dalla distribuzione.
Si ha dunque una “imputazione per trasparenza” in conseguenza della quale i soci residenti in Italia non possono omettere la tassazione degli utili e, dunque, la tassazione in Italia non può essere rinviata.
Il regime CFC si applica ad ogni soggetto residente in Italia che detenga, in modo diretto o indiretto, il controllo di un’impresa residente in Paesi o territori al regime fiscale privilegiato.
Vi sono due ipotesi nelle quali la normativa sulle CFC non si applica:
a. la prima si ha nei casi in cui il soggetto localizzato nello Stato o territorio con regime privilegiato eserciti effettivamente, come sua principale attività, una attività industriale o commerciale nello Stato ove ha sede;
b. la seconda si ha allorquando il soggetto residente, che controlla il “soggetto estero partecipato”, non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori al fine di usufruire dei trattamenti fiscali privilegiati.
Ciò, avviene, ad esempio, quando il soggetto estero partecipato riceve utili da una stabile organizzazione i cui redditi sono stati tassati in un Paese a regime di fiscalità normale.
Anche i redditi delle imprese estere collegate, residenti in Stati a fiscalità privilegiata, sono tassati in Italia imputando al residente una quota del reddito prodotto dall’impresa estera.
Per impresa collegata, ai fini fiscali, si intende l’impresa di cui un soggetto residente in Italia (società, ente e persona fisica) detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione agli utili non inferiore al 10% se si tratta di una società quotata in borsa, e non inferiore al 20% se si tratta di impresa non quotata.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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