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IVA: i soggetti passivi


I soggetti passivi del tributo sono:
1. gli imprenditori, le società commerciali di persone e di capitali, gli esercenti arti e professioni (siano essi persone fisiche, ovvero società semplici ed associazioni senza personalità giuridica) che pongono in essere cessioni di beni o prestazioni di servizi nel territorio dello Stato ovvero acquisti intracomunitari;  
2. gli enti non commerciali che pongono in essere acquisti intracomunitari oltre la soglia di 8.263 euro nel biennio ovvero realizzano cessioni di beni o prestazioni di servizi nell’ambito dell’esercizio (secondario) di una attività commerciale;
3. tutti coloro i quali effettuano importazioni di beni originari di Paesi o territori non compresi nell’ambito dell’UE.
L’art. 17 d.p.r. 633/72 prevede una peculiare disciplina nei confronti dei soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia per l’ipotesi in cui gli stessi pongano in essere operazioni imponibili localizzate in Italia secondo le regole stabilite dall’art. 7: in tali casi, gli obblighi formali e strumentali facenti capo a costoro possono essere adempiuti da un rappresentante fiscale, il quale risponde in solido con il soggetto passivo; in alternativa a tale nomina, il cessionario o committente che acquista i beni o utilizza i servizi nell’esercizio dell’impresa o dell’arte o della professione dovrà adempiere agli obblighi formali relativi all’operazione imponibile posta in essere dal soggetto non residente.
Si tratta della procedura meglio conosciuta come “autofatturazione”.
Un procedimento analogo a quello da ultimo illustrato è contemplato dall’art. 175 d.p.r. 633/72 il quale istituisce un particolare meccanismo (denominato reverse charge) in forza del quale al pagamento dell’imposta non è obbligato il cedente (cui compete il diritto di rivalsa nei confronti del cessionario), bensì il cessionario.
Per effetto di tale regola, il cedente è tenuto ad emettere la fattura senza l’esposizione e l’addebito dell’IVA; tale documento verrà successivamente integrato dal cessionario, con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta.
Tale diversa metodologia di attuazione del tributo, un tempo applicabile solo alle operazioni riguardanti le cessioni di oro, è stata recentemente estesa:
a. alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori;
b. alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni;
c. alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
d. alle cessioni di materiali e prodotti granitici, direttamente provenienti da cave e miniere.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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