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L’esercizio di imprese: l’art. 4 comma 5 lett. b. d.p.r. 633/72


In coerenza con tale orientamento comunitario, l’art. 4 comma 5 lett. b. d.p.r. 633/72 prevede che non si considerano attività commerciali il possesso non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti.
Un ulteriore problema riguarda le società di mero godimento, ossia quelle strutture intermedie le quali in concreto non perseguono una finalità imprenditoriale, limitandosi a consentire la fruizione dei beni facenti parte del proprio patrimonio in favore dei soci e dei propri familiari: l’art. 4 comma 5 lett. a. d.p.r. 633/72 prevede che la loro non è in ogni caso considerata attività commerciale.
Tale disposizione, anch’essa introdotta con finalità eminentemente antielusive, ha la funzione di evitare che taluni enti, i quali pur avendo le caratteristiche formali di soggetti intermedi si comportano, di fatto, come veri e propri consumatori finali (atteso l’uso personale piuttosto che imprenditoriale dei beni da essi posseduti), possono detrarre l’IVA assolta sull’acquisto dei beni e, in assenza di operazioni attive compiute, sia loro consentito di chiedere il rimborso del tributo.
Cosicché, l’acquisto da parte di queste società o enti chiude il circuito IVA dei beni suddetti ed il tributo da essi assolto in via di rivalsa sul relativo acquisto viene ad essere appreso in via definitiva dall’erario.
Gli enti ricadenti nella disciplina anzidetta non perdono la soggettività passiva IVA, ma limitatamente alle sole operazioni di cui all’art. 4 comma 5 d.p.r. 633/72.
Da ultimo, e con riferimento agli enti non commerciali, il principio generale è quello per cui rientrano nel campo di applicazione del tributo solo le operazioni compiute nello svolgimento dell’attività, secondaria, commerciale o agricola eventualmente svolta da tali enti; mentre in relazione alla sfera istituzionale l’ente è non commerciale è considerato consumatore finale e le operazioni ad essa afferenti risultano estranee al circuito dell’IVA.
Al fine di semplificare l’indagine volta a stabilire quando una determinata operazione rientri o meno in quella istituzionalmente esercitata dall’ente, l’art. 4 d.p.r. 633/72 detta alcune specifiche regole.
L’art. 4 comma 4 precisa che si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in favore dei soci, associati o partecipanti verso pagamenti di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali.
L’art. 4 comma 5 individua una serie di operazioni qualificate in ogni caso come commerciali, anche se effettuate da enti pubblici, e consistenti più precisamente:
a. nelle cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
b. nell’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
c. nella gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d. nella gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
e. nel trasporto e deposito merci;
f. nel trasporto di persone;
g. nell’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
h. nei servizi portuali ed aeroportuali;
i. nella pubblicità commerciale;
j. nelle telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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