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L’istituto della sostituzione d'imposta


Volendo adesso operare il tentativo di una ricostruzione più soddisfacente si deve muovere da una constatazione già fatta, cioè che le ipotesi di ritenuta alla fonte, in cui si sostanzia la sostituzione tributaria, si collocano tutte sul terreno delle imposte sui redditi.
Il comune denominatore che ricorre in tali circostanze è l’esistenza di un rapporto di debito/credito tra il sostituto e il sostituito: più precisamente, il primo soggetto (il sostituto), legittimato ed il più delle volte obbligato ad effettuare la ritenuta, è tenuto a corrispondere un’entità costituente reddito e quindi presupposto del tributo in capo al secondo (il sostituito); risolvendosi pertanto detta ritenuta nel trattenere una parte del dovuto e quindi nel decurtare le relative somme di un importo corrispondente.
Quanto sopra ribadito e precisato, ci sembra consono allo scopo che ci siamo prefissi procedere all’individuazione delle situazioni giuridiche che fanno costantemente capo al sostituto.
Al riguardo, vengono in primo luogo in considerazione tanto gli obblighi contabili quanto quelli aventi ad oggetto la presentazione di apposita dichiarazione; obblighi chiaramente preordinati ad agevolare l’accertamento del tributo.
Da un lato, invero, il sostituto, oltre a possedere una struttura organizzativa che gli consente di far fronte a tali obblighi, è solitamente titolare di una pluralità potenzialmente indefinita di quei rapporti obbligatori con i terzi/reddituari cui di regola si collega l’istituto in esame (si pensi alle ritenute del datore di lavoro sulla massa dei propri dipendenti).
Dall’altro, il sostituto, non essendo il titolare del reddito colpito dal prelievo, ha sicuramente minore interesse ad occultare all’amministrazione finanziaria la realizzazione in concreto della fattispecie impositiva.

Un secondo ordine di situazioni giuridiche soggettive si colloca sul terreno del concreto soddisfacimento della pretesa impositiva e coinvolge, oltre al rapporto fra sostituto ed amministrazione, anche quello fra sostituto e sostituito.
Si tratta in particolare:
a. del diritto del sostituto nei confronti del sostituito reddituario di operare la ritenuta, ossia di trattenere una parte della somma a lui dovuta;
b. dell’obbligazione, sussistente nei confronti della finanza, di corrispondere ad essa una somma pari all’ammontare delle ritenute che il sostituto è legittimato ad effettuare.
Anche sotto il profilo effettuale, sembra a noi di poter all’uopo far riferimento allo schema della delegazione di cui agli artt. 1268 ss. c.c.
Quest’ultima, la quale si caratterizza per la finalità solutoria, implica l’esistenza di un rapporto di mandato fra delegante e delegato.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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