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L'accertamento in materia di imposte di fabbricazione e di consumo


Come abbiamo già avuto occasione di segnalare, per le imposte di fabbricazione e di consumo (le cosiddette “accise”) è di regola prevista una costante ed incisiva attività di vigilanza, che si esplica fin dall’inizio della fase di produzione e viene meno solo al momento dell’immissione al consumo dei beni gravati da imposizione.
Gli articolati ed approfonditi controlli riducono, pertanto, in misura sensibile la possibilità di evasione dei tributi in parola.
Ciò non significa, peraltro, che, una volta assolta l’imposta dovuta in base alla dichiarazione di lavorazione, la finanza non sia tenuta a riscontrare la veridicità di quest’ultima.
In particolare, nell’espletare l’attività di controllo ed accertamento, gli uffici possono servirsi di misuratori meccanici e strumenti tecnici di rilevazione della quantità e qualità dei beni ottenuti e verificare altresì le risultanze dei documenti e delle scritture conservate dai fabbricanti (trattasi, in specie, dei registri di carico e scarico, rispettivamente, delle materie prime introdotte negli opifici e delle quantità impiegate nella lavorazione e dei relativi prodotti realizzati).
Quanto poi alla formalizzazione dell’accertamento dell’imponibile e della liquidazione del tributo, le norme pertinenti prevedono che l’uno e l’altro confluiscano in un apposito atto denominato avviso di pagamento da notificare al contribuente.
Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’accisa si prescrive in cinque anni.
Seppur la legge taccia al riguardo, riteniamo che anche l’atto in questione debba recare una sia pur succinta motivazione, la quale renda conto, per un verso, delle ragioni addotte dalla finanza a sostegno della pretesa avanzata e, per l’altro, consenta al contribuente di esperire le proprie difese dinanzi agli organi competenti.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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