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La determinazione della misura della sanzione tributaria


Venendo ai criteri di determinazione della sanzione, la sua quantificazione tra il minimo e il massimo edittale deve avvenire in funzione della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito, nonché dalla personalità (valutata tra l’altro alla stregua dei precedenti fiscali) e delle condizioni economiche e sociali.
Momento centrale di tale processo valutativo è dunque la condotta (sia anteriore che successiva all’illecito) del trasgressore, con particolare riguardo al grado di rimproverabilità che la connota.
Specifici aggravi (aumento fino alla metà) sono poi previsti se il trasgressore, nei tre anni precedenti, è incorso in altra violazione.
Sulla concreta quantificazione della sanzione irrogabile influiscono pure gli istituti del concorso e della continuazione nelle violazioni tributarie.
In particolare, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione, è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da ¼ al doppio.
La continuazione, prevede che alla sanzione unica soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
Pur ispirandosi per molti aspetti alla continuazione contemplata dal codice penale, la disciplina in esame se ne distacca quanto al profilo fondamentale del presupposto, richiedendo non il medesimo disegno criminoso o la medesima risoluzione, quanto piuttosto una progressione che pregiudica o tende a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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