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La disciplina dei poteri istruttori di accesso, ispezione e verifica dell'amministrazione finanziaria


Spiccano, fra i poteri istruttori attribuiti all’amministrazione finanziaria, quelli aventi ad oggetto accessi, ispezioni e verifiche.
Ciò sia per il rango delle posizioni soggettive, del contribuente e di terzi, attinenti alla sfera delle libertà costituzionalmente rilevanti sulle quali essi vengono ad incidere; sia per il carattere penetrante ed oggettivamente esteso del controllo.
L’accesso consiste nell’ingresso e nella permanenza, anche contro la volontà dell’interessato, in locali ed ambienti; l’ispezione ha ad oggetto le scritture contabili e più in generale tutta la documentazione rilevante ai fini impositivi, allo scopo di controllare non solo la regolarità formale ma anche la sostanziale veridicità ed esattezza del loro contenuto; la verifica designa invece il controllo concernente entità, consistenza e qualità degli elementi soggettivi e oggettivi utilizzati nell’ambito dell’attività economica, quali il personale, i macchinari, le consistenze di magazzino, ecc…
Passando all’esame della disciplina, è dato constatare che i presupposti e le condizioni per procedere all’accesso mutano a seconda del tipo di locale interessato e, quindi, in ragione del diverso grado di incidenza nella sfera di riservatezza del privato: per accedere nei locali adibiti esclusivamente ad attività agricole, commerciali o di lavoro autonomo è sufficiente che i funzionari dell’amministrazione siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal capo dell’ufficio; quando invece i locali predetti sono destinati promiscuamente anche ad abitazione, è necessaria altresì l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
In ogni caso l’accesso dev’essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
Particolari cautele sono previste inoltre per l’accesso in locali diversi da quelli sinora menzionati e quindi, in particolare, nell’abitazione privata: in tali ipotesi l’accesso può essere eseguito, sempre previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, solo in caso di gravi indizi di violazioni tributarie.
Una volta proceduto all’accesso, i funzionari dell’ufficio sono legittimati a svolgere ispezioni su tutti i registri, libri contabili e documenti reperiti nei locali.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale dal quale devono risultare la descrizione analitica delle operazioni compiute (cosiddetto verbale di verifica),  nonché l’esposizione dei rilievi effettuati e l’individuazione delle sanzioni applicabili (cosiddetto verbale di constatazione).

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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