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La natura giuridica dell'accertamento con adesione


Possiamo ora rivolgere la nostra attenzione al problema della natura giuridica dell’accertamento con adesione o del concordato che dir si voglia.
L’alternativa è quella già presentatasi e presa in considerazione nel passato dagli studiosi della materia e dalla giurisprudenza, alternativa che induce a scegliere se trattasi pur sempre di atto unilaterale di accertamento posto in essere dall’amministrazione finanziaria, sebbene caratterizzato dall’adesione del contribuente, oppure di un atto bilaterale a carattere transattivo.
Sembra a noi che, allo stato attuale della legislazione, vi sia più di un argomento a favore della tesi della transazione:
a. in primo luogo, e sul piano formale, l’accertamento con adesione sfocia nella redazione di un atto unitario e bilaterale in quanto sottoscritto da entrambe le parti del rapporto impositivo;
b. nell’ottica premiale in cui oggi più che mai si colloca l’istituto di cui trattasi, spicca il divieto per l’ufficio finanziario di procedere ad accertamenti integrativi e modificativi salvo che in determinati casi di particolare gravità, che si addice perfettamente ad una definizione sostanzialmente intangibile del rapporto suddetto;
c. la definizione concordataria si perfeziona con il pagamento delle somme dovute da parte del contribuente, in mancanza del quale, dunque, è indubbio che l’ufficio riprende la sua libertà di azione in ordine all’imposta da pretendere;
d. in seno all’ordinamento vigente sono regolamentati sia la facoltà del contribuente di accettare la pretesa manifestata dal competente ufficio delle imposte per il tramite della notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione, pagando entro il termine per la proposizione del ricorso la somma complessivamente dovuta e conseguendo in tal caso il beneficio della riduzione di ¼ delle sanzioni irrogate, sia il potere di autotutela dell’amministrazione finanziaria che consente ad essa di annullare in tutto o in parte i propri atti riconosciuti legittimi: orbene, in un quadro del genere, appare incontestabile che l’accertamento con adesione verrebbe notevolmente compromessa la sua autonoma collocazione se non si ravvisasse in esso uno strumento di definizione del rapporto impositivo caratterizzato dalle reciproche concessioni delle parti, che è il connotato essenziale e tipico degli accordi transattivi.
Né, per contrastare la conclusione alla quale siamo pervenuti, varrebbe addurre la indisponibilità della pretesa tributaria, in quanto tale insuscettibile di formare oggetto di transazione; e infatti qualunque obiezione al riguardo è destinata a cadere in presenza di una normativa ad hoc che contempla tale possibilità di deroga all’indisponibilità suddetta.
Per completezza del discorso, non ci si può esimere da un accenno ai rimedi esperibili contro l’atto del quale ci stiamo occupando in tutti i casi nei quali esso risulti viziato per qualsiasi motivo.
In mancanza di uno specifico rimedio, riteniamo che i predetti vizi possano essere fatti valere in via incidentale dinanzi al giudice competente: vuoi per iniziativa del contribuente, il quale agisca in ripetizione delle somme corrisposte sulla base della definizione concordataria; vuoi per iniziativa dell’ufficio finanziario, il quale, avendo posto in essere un nuovo atto impositivo, deduca, in caso di contestazione di esso da parte dell’interessato, la invalidità dell’accertamento con adesione precedentemente stipulato.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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