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La riscossione delle imposte indirette


La riscossione di tributi indiretti a seguito di adempimento spontaneo da parte del contribuente presenta una disciplina assai variegata.
Per ragioni sistematiche, conviene tracciare una panoramica di tale disciplina in ordine ai più importanti tributi erariali:
1. in materia di imposta sul valore aggiunto, i versamenti sulla base delle dichiarazioni periodiche e della dichiarazione annuale devono essere effettuati unitariamente ai versamenti dovuti per gli altri tributi e contributi entro il giorno 16 del mese di scadenza; il tutto con le stesse modalità previste in tema di versamenti diretti nelle imposte sui redditi;
2. passando alle imposte sui trasferimenti della ricchezza, e cominciando dall’imposta di registro, le modalità di riscossione di tale tributo sono diverse a seconda che si tratti di imposta principale, complementare o suppletiva (è principale l’imposta applicata al momento della registrazione; suppletiva quella applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio; complementare l’imposta applicata in ogni altro caso).
In particolare, l’imposta principale deve essere di regola pagata all’atto della richiesta della registrazione; quanto invece alle imposte complementari e suppletive, il loro pagamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data in cui è stata notificata la relativa liquidazione.
Analoga è la disciplina in tema di imposta di successione, dal momento che il pagamento dell’imposta principale, dell’imposta complementare con i relativi interessi e dell’imposta suppletiva deve del pari essere eseguito entro 60 giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione;
3. per quanto riguarda l’imposta di bollo, vi sono due modalità di pagamento applicabili in esclusiva o alternativa in relazione alle varie categorie di atti, documenti e registri soggetti al tributo:
a. mediante l’utilizzo di contrassegni rilasciati con modalità telematiche da intermediari convenzionati con l’Agenzia delle entrate, previo pagamento dell’imposta;
b. in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta agli agenti della riscossione o mediante versamento in conto corrente postale.
Con riferimento ai tributi doganali, il pagamento avviene di regola presso gli uffici doganali e prima del rilascio delle merci.
In via di deroga, può essere consentito, in virtù di apposita autorizzazione:
a. il pagamento periodico nei confronti dei soggetti che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali e che prestino idonea garanzia (cauzione); in tali casi, l’operatore può ottenere la disponibilità della merce senza il preventivo adempimento dei tributi dovuti, i quali vengono annotati in apposito conto a debito e devono essere soddisfatti a determinati intervalli di tempo;
b. il pagamento differito a non oltre 30 giorni, sempre previo rilascio di idonea cauzione o fideiussione;
4. per le imposte di fabbricazione, in linea di principio il pagamento deve avvenire prima della estrazione dai luoghi di produzione e presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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