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Le modalità di riscossione delle imposte: la riscossione tramite iscrizione nei ruoli


La compiuta attuazione del rapporto obbligatorio d’imposta ha, come vicenda terminale, la riscossione del credito tributario, la quale può avvenire a seguito dell’adempimento spontaneo oppure coattivo da parte del soggetto tenuto alla prestazione.
L’indagine va compiuta tenendo distinti i tributi diretti da quelli indiretti, poiché la disciplina della riscossione si atteggia diversamente in relazione ai primi ed ai secondi.
Torna utile qualche cenno in merito al processo evolutivo della normativa, innanzi tutto con riferimento ai tributi diretti.
Tali tributi, ed in particolare quelli sui redditi, rivestono particolare importanza per l’ente impositore a motivo del carattere diffuso e normalmente continuativo dei loro presupposti; onde essi sono in grado di fornire all’ente medesimo il flusso costante di entrate.
Di qui la necessità di garantire la non interruzione del gettito di tali tributi, alla quale si è ritenuto di far fronte, per lungo tempo, ricorrendo all’affidamento del servizio della riscossione ad un terzo, il cosiddetto esattore.
Peraltro, il sistema di riscossione di cui trattasi non era immune da inconvenienti numerosi e di non poco conto.
Invero, e in primo luogo, esso comportava un costo consistente nel compenso, definito aggio, spettante all’esattore.
Tale compenso, fino a quando lo si fatto gravare sui contribuenti, si risolveva per costoro in un onere aggiuntivo del tributo.
D’altra parte, una volta trasferito l’onere medesimo sull’ente impositore, l’aggio finiva per comprimere le entrate tributarie in modo considerevole, con evidenti riflessi negativi sulla complessiva convenienza economica del sistema.
In secondo luogo, la riscossione tramite iscrizione nei ruoli presupponeva necessariamente non solo l’esaurimento del periodo di imposta ma anche la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, nonché un ulteriore lasso temporale occorrente per la liquidazione del tributo da parte dell’ufficio.
La formazione del ruolo, per forza di cose, interveniva a notevole distanza di tempo dal verificarsi del presupposto impositivo; e ciò ridondava tanto a danno della finanza, che subiva il ritardo nella percezione di tributi, quanto dello stesso contribuente, chiamato appagare allorché poteva essersi ormai dispersa o quanto meno attenuata la forza economica sottesa alla manifestazione di capacità contributiva.
In terzo luogo, si profilava una disparità di trattamento fra i contribuenti che pagavano in base al ruolo, e quindi dopo un notevole intervallo temporale rispetto al momento in cui si era verificato il presupposto, e coloro che subivano invece il prelievo per il tramite della ritenuta alla fonte, operata dal sostituto di imposta contestualmente all’erogazione del reddito.
Ecco, in sintesi, le ragioni che hanno indotto al progressivo abbandono di questo sistema della riscossione.
Ciò è avvenuto, da un lato, con il moltiplicarsi delle ipotesi di ritenute alla fonte a titolo di acconto; dall’altro, accollando al contribuente l’obbligo di liquidare e corrispondere il tributo all’atto della presentazione della dichiarazione mediante versamento diretto; da ultimo, addirittura introducendo il sistema degli acconti che il contribuente è tenuto a versare nel corso e in costanza di ciascun periodo di imposta.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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