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Le violazioni in tema di imposte sui redditi ed IVA


È utile accennare altresì alle salienti innovazioni introdotte con riferimento alle violazioni inerenti alle principali imposte del nostro ordinamento.
Le singole fattispecie trasgressive possono essere raggruppate in tre tipologie fondamentali:
a. violazioni formali o documentali, non suscettibili di influire sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta;
b. violazione prodromiche all’evasione ma non necessariamente incidenti sul contenuto della dichiarazione;
c. violazioni sostanziali, consistenti nell’omessa o impedire le dichiarazione degli elementi rilevanti per la quantificazione dell’imponibile o dell’imposta.
Al primo gruppo sono, fra le altre, riconducibili le violazioni consistenti nella mancata allegazione, conservazione od esibizione degli atti o documenti inerenti alle dichiarazioni, alla redazione di questi su modelli non conformi a quelle approvate dal Ministero dell’economia e delle finanze, all’omessa od inesatta indicazione dei dati rilevanti per l’identificazione del contribuente, tutte punite con sanzione compresa tra lire 500 mila e lire 4 milioni.
Alla seconda categoria appartengono le violazioni inerenti agli obblighi fatturazione e di registrazione ai fini IVA, punite con sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato.
La terza categoria, infine, comprende l’omessa presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, entrambe punite con sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, nonché l’infedeltà delle suddette dichiarazioni, cui consegue la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta.
Quanto poi alle infrazioni attinenti alla riscossione sono da segnalare, sempre in via di sintesi:
a. la scelta di punire in modo omogeneo (con sanzione amministrativa pari al 30% del tributo) l’omesso, ritardato o insufficiente versamento in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e qualsiasi altro tributo o frazione di esso;
b. la soluzione, in tema di IVA, dell’annoso problema del coordinamento delle disposizioni sanzionatorie concernenti i versamenti periodici e quelli di conguaglio in sede di dichiarazione; questione superata chiarendo che in quest’ultimo caso devono essere detratti i versamenti periodici e in acconto;
c. la puntualizzazione dell’applicabilità della sanzione del ritardato versamento anche nelle ipotesi di maggiori imposte liquidate ex artt. 36 bis e 36 ter d.p.r. 600/73 (per maggiore imposta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni).
Degna di nota è la nuova disciplina delle sanzioni accessorie:
a. l’interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco, revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
b. l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;
c. l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;
d. la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa.
Orbene, quando è irrogata la sanzione amministrativa superiore a euro 51.645 e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate non è inferiore nel minimo a euro 41.316 e nel massimo a euro 82.633, si applica una delle sanzioni accessorie per un periodo da uno a tre mesi.
La durata può essere elevata fino a sei mesi se la sanzione irrogata è superiore a euro 103.291 e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni non è inferiore, nel minimo, a euro 82.633. Dette sanzioni sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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