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Moduli attuativi del tributo


Tornare utile accennare sin d’ora alle ragioni della formalizzazione, più o meno estesa, della fase attuativa del tributo nonché ai tratti salienti dell’articolazione che la caratterizza:
1. per quanto attiene alla determinazione della base imponibile, la spiegazione di siffatta formalizzazione si rinviene nella peculiarità di elementi o profili che rilevano a tal fine ed intrinseci alla natura del tributo.
In particolare, quest’ultima si presenta con caratteristiche ed un grado di complessità tali da non consentire la ricognizione e/o la quantificazione della materia imponibile se non per il tramite di una procedura formalizzata nella quale confluiscono specifici atti recettizi, quali la dichiarazione d’imposta del contribuente e l’avviso di accertamento dell’amministrazione finanziaria.
Si delinea così una fase dialettica in contraddittorio tra debitore e creditore del tributo;
2. motivi analoghi sono l’avallo della rilevanza formale attribuita all’attività in cui si sostanzia la liquidazione dell’imposta.
È dato constatare che, a volte, la complessità e conseguente difficoltà dell’operazione orientano il legislatore ad addossare in via esclusiva all’amministrazione finanziaria il compito di porre in essere detta liquidazione, con l’onere di renderne partecipe il contribuente.
Altre volte, invece, sostengono a delineare una fase dialettica in seno alla quale la liquidazione del tributo incombe tanto al contribuente, in relazione agli imponibili da esso dichiarati, quanto agli uffici finanziari, con riferimento agli importi accertati da questi ultimi.
Come avremo modo di esaminare più diffusamente in seguito, l’ulteriore peculiarità delle vicende inerenti alla liquidazione del tributo è costituita dal fatto che la sua formalizzazione è sovente priva di autonomia, per essere la medesima inglobata in atti propri e specifici della procedura di determinazione dell’imponibile (la dichiarazione e l’avviso d’accertamento) o di riscossione del tributo (il ruolo);
3. passando, da ultimo, a considerare la riscossione del tributo a seguito di adempimento spontaneo della prestazione da parte del contribuente, diversa si appalesa la giustificazione della presenza in materia di specifici atti.
Se si concentra l’attenzione sui tributi diretti la cui esazione, prima della riforma tributaria degli anni ’70, faceva leva di regola sulla previa emanazione dell’atto denominato ruolo, non sembra contestabile l’assunto che la necessaria formazione di tale atto era in funzione del sistema di riscossione positivamente accolto dal legislatore (in passato si era ritenuto opportuno affidare tale riscossione ad un terzo, l’esattore, con la conseguente necessità di formalizzare il carico degli importi da riscuotere, nei loro elementi oggettivi e soggettivi, in apposito atto, il ruolo, da consegnare all’esattore medesimo).
Laddove il legislatore ha adottato un diverso sistema di riscossione fondato sul diretto versamento da parte del contribuente degli importi dovuti in base alla dichiarazione, il momento in esame ha perso la sua impronta formalistica, determinando il fenomeno dell’accostamento, sotto tale profilo, dei tributi in questione con quelli cosiddetti senza accertamento.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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