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La procedura negoziale (segue)

Nel caso in cui si sia trovato un punto d’accordo tra le parti sulle principali aree che determinano il buon fine della trattativa (prezzo di cessione della partecipazione, condivisione degli obiettivi aziendali di sviluppo, regolamento dei rapporti tra gli azionisti) e che in fase di verifica non siano emerse situazioni ostative che abbiano provocato il ricorso alla clausola di rottura, si procede alla stesura del testo definitivo del contratto che, dopo aver passato il vaglio dei consulenti legali di entrambe le parti, viene firmato. L’intera operazione, dalla sottoscrizione della lettera d’intenti alla firma del contratto richiede solitamente 2 o 3 mesi. Successivamente alla firma del contratto vi è l’erogazione per cassa del capitale concordato che può avvenire in un’unica soluzione oppure in due o più fasi successive, a seconda degli accordi presi.

Tratto da CORPORATE E INVESTMENT BANKING di Alessandra Depaola
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