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Estinzione dell’obbligazione per causa diverse dall’adempimento

ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE PER CAUSA DIVERSE DALL’ADEMPIMENTO


Impossibilità sopravvenuta (art. 1256 c.c.), ossia impossibilità oggettiva.
Imposs. Temporanea (il debitore, finchè essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento); imposs. Parziale (la prestazione diventa impossibile solo in parte, il debitore esegue la parte che gli rimane).
Novazione (art. 1230 c.c.), l’estinzione dell’obbligazione, per volontà delle parti, mediante la costituzione di una nuova obbligazione, diversa da quella precedente per l’oggetto o il titolo.
Remissione del debito (art. 1236 c.c.): rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto (rinuncia espressa o tacita). Possibilità per il debitore di opporsi alla rinuncia, entro congruo termine.
Confusione (art. 1253 c.c.): la qualità di debitore e di creditore confluiscono in una sola persona (es., debitore che diventa erede del creditore)
Compensazione (art. 1241 c.c.): reciprocità di obbligazioni tra le parti (estinzione per quantità corrispondente). Tipi di compensazione:
(a) legale (ricorre automaticamente, quando i debiti sono omogenei, liquidi ed esigibili); (b) giudiziale (debiti omogenei e esigibili, ma non liquidi) (c) volontaria 

Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio
Durante lo svolgimento del rapporto obbligatorio i soggetti possono cambiare. Nel caso in cui cambi il creditore si parla di modificazioni soggettive attive; nel caso in cui cambi il debitore sono modificazioni soggettive passive.

Tratto da CORSO DI DIRITTO PRIVATO di Sara Zauli da Baccagnano
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