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L'abrogazione delle norme giuridiche

L'ABROGAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE


Le norme non sono fisse ed immutabili. Una norma di legge viene abrogata quando perde di efficacia; il principio generale prevede che essa perda efficacia ad opera di una posteriore norma giuridica di pari valore gerarchico.
L'abrogazione è espressa quando una legge dichiara espressamente abrogata una precedente legge; è tacita quando le norme giuridiche posteriori risultano incompatibili con una o più norme giuridiche emanate in precedenza, oppure quando la legge successiva o altre fonti del diritto disciplinano un'intera materia, dato che la precedente normativa deve considerarsi superata da quella successiva.
La norma ripristinatoria è quelle norma che viene abrogata ma che a sua volta aveva abrogato un'altra norma giuridica. Ciò non vuol dire che la precedente venga ripristinata, a meno che non sia espressamente previsto.
L'abrogazione ha effetto ex nunc (la legge abrogata può essere applicata per i fatti in cui la norma era ancora attiva); l'incostituzionalità ha effetto ex tunc (come mai esistita).

Tratto da CORSO DI DIRITTO PRIVATO di Sara Zauli da Baccagnano
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