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Obbligazione: la persona che esegue la prestazione e mora del creditore

OBBLIGAZIONE: LA PERSONA CHE ESEGUE LA PRESTAZIONE


Il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione. È previsto che l'obbligazione possa essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore.
La disposizione, tuttavia, non conferisce al terzo adempiente il titolo per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere quanto versato.

Mora del creditore
E' l'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione offerta dal debitore o, comunque, di mettere il debitore in condizione di poterla eseguire. (art.1208).
Gli effetti sono i seguenti: impossibilità sopravvenuta del debitore (il debitore conserva il diritto alla controprestazione diventata nel frattempo impossibile); non sono più dovute dal debitore gli interessi sulle somme di denaro; il creditore è obbligato a corrispondere al debitore le spese di custodia della cosa e a risarcire i danni che il debitore abbia subito a causa della mora.

Tratto da CORSO DI DIRITTO PRIVATO di Sara Zauli da Baccagnano
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