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Art. 2359, le società considerate controllate


Nozione di controllo art 2359:sono considerate società controllate:
-le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in un'assemblea ordinaria (controllo azionario di diritto).
-le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo azionario di fatto).
-le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo contrattuale esterno).
Si può parlare anche di controllo diretto o indiretto,con riferimento al controllo azionario infatti si computano anche i voti spettanti a società controllate,a società fiduciarie e a persona interposta.
Circa le ipotesi 1) e 2) l'accento no è posto sulla proprietà di partecipazioni in misura superiore ad una determinata percentuale del capitale sociale ma sulla disponibilità della maggioranza dei voti o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante. Nell'assemblea ordinaria della controllata.
La disponibilità dei voti potrebbe derivare,oltre che dalla titolarità formale delle partecipazioni,anche da condizioni giuridiche diverse quali ad esempio usufrutto e pegno.
La valutazione viene effettuata in relazione ai voti esercitabili in un'assemblea ordinaria quindi non hanno rilievo le azioni prive del diritto di voto.
Il controllo di fatto può essere assicurato anche dalla disponibilità di voti in misura inferiore alla maggioranza assoluta dei diritto di voti esercitabili tenendo conto che il capitale sociale potrebbe essere polverizzato.
Il controllo contrattuale si sostanzia attraverso stipulazione di contratti di più vario oggetto e contenuto e dal cui cassetto discenda una posizione di sottomissione di una società all'influenza dominante di un'altra società.
Nozione di collegamento art 2359:sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole ossia quando in un'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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