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Composizione del collegio sindacale delle s.p.a.


COMPOSIZIONE,NOMINA E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE: il regime della composizione del collegio sindacale è differente per le società quotate e società non quotate.
Società quotate:il numero dei sindaci non deve essere effettivamente inferiore a 3 e quello dei supplenti a 2 m il limite massimo è rimesso allo statuto;inoltre almeno un sindaco effettivo deve essere eletto dai soci di minoranza.
Il presidente del collegio deve essere eletto tra i sindaci eletti tra la minoranza.
Per quanto riguarda le caratteristiche personali dei singoli membri almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti presso il ministero della Giustizia e i restanti membri devono essere revisori contabili iscritti in albo professionali o professori universitari di ruolo di materie economiche o giuridiche.
Oltre che tali requisiti di professionalità occorrono anche requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento dal ministero della giustizia.
Società non quotate:il collegio può essere composto solo da 3o5 membri effettivi e vanno necessariamente nominati 2 sindaci supplenti.
L'assemblea è tenuta a nominare poi un presidente del collegio.
Per quanto riguarda le caratteristiche personali dei singoli membri almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituiti presso il ministero della Giustizia e i restanti membri devono essere revisori contabili iscritti in albo professionali o professori universitari di ruolo di materie economiche o giuridiche.
Per la nomina del sindaco sono previste della cause di ineleggibilità e cause di decadenza ove maturino o vengano ad emergere dopo la nomina.
Cause che sono uguali per società quotate e non.
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria con la maggioranza prevista per le relative deliberazioni identica a quella che serve per la nomina degli amministratori.
I sindaci restano in carica per 3 esercizi e cessano la loro carica solo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
I sindaci,a differenza degli amministratori,possono essere revocati dall'assemblea solo per giusta causa e la deliberazione deve essere approvata dal tribunale con decreto,sentito il sindaco interessato.
In caso di morte,rinunzia o decadenza del sindaco subentrano i supplenti per ordine d'età,il quale resta in carica fino alla successiva assemblea che procede alla nomina del nuovo sindaco effettivo.
Tale organo deve riunirsi,anche con mezzi telematici,almeno una volta ogni 90 giorni.
Le deliberazioni dell'organo sono adottate a maggioranza dei presenti.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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