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I soci nelle società semplici


Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali:
alle obbligazioni risponde sia al società con il proprio patrimonio, sia il socio personalmente ed illimitatamente.
La responsabilità personale di tutti i soci non è inderogabile, infatti i soci che non detengono poteri rappresentativi possono essere esclusi dal rispondere alle obbligazioni oppure la loro responsabilità può essere ridotta con appositi patti sociali.
-Nuovo socio: chi entra in una società già costituita, risponde insieme agli altri soci alle obbligazioni anteriori il suo ingresso.
-ex socio: lo scioglimento del rapporto per morte/recesso/esclusione, non fa venire meno la responsabilità personale dell’ex socio per le obbligazioni anteriori a tali eventi.

Creditori sociali:
possono soddisfarsi sia sul patrimonio della società che sul patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. Il creditore potrà richiedere a qualsiasi creditore di soddisfare integralmente il suo credito, visto che i soci sono obbligati in solido tra loro.
I soci sono responsabili in solido fra loro e in modo illimitato, ma tale responsabilità avviene in via sussidiaria rispetto a quella della società, perché godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
Perciò i creditori devono soddisfarsi prima sul patrimonio sociale, poi possono aggredire il patrimonio dei singoli soci.
In questa società il creditore può rivolgersi direttamente al singolo socio, sarà quest’ultimo a dover invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sulla quale il creditore può soddisfarsi agevolmente. Il beneficio di escussione opera in via di eccezione, ed il socio sarà tenuto a pagare ove non provi che il patrimonio sociale può soddisfare il creditore.


Creditori personali del socio:
non possono mai soddisfarsi direttamente sul patrimonio sociale. Essi possono far valere i loro diritti sugli utili spettanti al socio debitore, oppure possono compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio debitore al momento della liquidazione. Inoltre possono chiedere la liquidazione della quota spettante al socio debitore, solo dopo aver provato che il patrimonio personale del debitore è insufficiente a soddisfare il suo credito. A questo punto la società esclude il socio, e versa al creditore la somma spettante.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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