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Il consiglio di sorveglianza delle s.p.a.


è un organo che si caratterizza per:tendenziale estraneità ai compiti di amministrazione attiva,funzione di controllo sul consiglio di gestione,attrazione nella propria sfera di competenza di molte funzioni spettanti nel sistema legale all'assemblea,nonchè dei compiti del collegio sindacale.
Il numero dei suoi componenti non possono essere inferiori a tre e possono essere nominati anche fra i non soci.
Quanto ai primi sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea che ne determina di volta in volta il numero entro i limiti statutari.
Per la nomina di tali membri occorrono requisiti soggettivi:occorrono qualità professionali,di indipendenza e di onorabilità.
Si richiede che almeno un membro appartenente al consiglio sia iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della Giustizia.
Non può essere nominato, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I consiglieri del consiglio di sorveglianza durano in carica per tre esercizi sociali,con scadenza alla data della prima assemblea ordinaria convocata entro 120 giorni dalla chiusura del terzo esercizio o comunque non superiore a 180 giorni.
La cessazione del consiglio uscente ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito con una nuova deliberazione assembleare di nomina.
I vecchi componenti sono rieleggibili senza limite.
Come la nomina anche la revoca compete all'assemblea ordinaria,che può provvedervi in qualunque tempo purchè con il voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale e salvo diritto al risarcimento dei danni a favore del consigliere revocato senza giusta causa.
Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea e i suoi poteri sono determinati dallo statuto.
Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di sorveglianza ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di sorveglianza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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