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L'assemblea delle società cooperative



Disciplina del diritto di voto nelle s.c: per i soci persone fisiche è riconosciuto un solo voto, perciò il voto non è attribuito ai soci in proporzione ai loro conferimenti. Più voti son riconosciuti solo ai soci persone giuridiche.
Quorum costitutivi e deliberativi: devono essere calcolati in relazione al numero di voti spettanti ad ogni socio, non in base alla loro partecipazione al capitale sociale.
L’atto costitutivo può stabilire la possibilità di formare la volontà assembleare in modo progressivo, attraverso il meccanismo delle assemblee separate.
Cioè le assemblee separate deliberano sulle materie che saranno oggetto dell’assemblea generale,ed eleggono dei soci-delegati che parteciperanno all’assemblea generale. In quest’ultima assemblea si provvederà a deliberare definitivamente sulla materia in questione, insieme ai soci-delegati che ovviamente rappresentano la volontà di tutti i soci dell’assemblea separata.
Le deliberazioni dell’assemblea generale possono essere impugnate dai soci assenti/contrari nelle assemblee separate (tenute irregolarmente), quando senza il voto del socio-delegato non si sarebbe raggiunta la maggioranza per approvare la deliberazione.

Gli Altri Organi Sociali: sono disciplinati con le disposizioni per le spa e srl; è possibile scegliere tra i sistemi di amm e controllo senza vincoli.
-Amministratori:  solo la maggioranza degli amm devono essere soci cooperativi.
-Collegio sindacale: la nomina è obbligatoria nei casi in cui la legge la prevede obbligatoria per le srl.
-Collegio dei probiviri: deve risolvere le controversie fra i soci/fra i soci e la società, riguardanti il rapporto sociale o la gestione.
-Vigilanza governativa: le s.c. sono sottoposte al controllo dell’autorità governativa, per l’accertamento dei requisiti mutualistici, per assicura il regolare funzionamento amministrativo/contabile.
Il controllo spetta al ministero dello sviluppo economico ed è esercitato tramite revisioni ed ispezioni. In caso di irregolare funzionamento della società, l’autorità di vigilanza può revocare gli amm/sindaci e affidare la gestione ad un commissario governativo. Inoltre l’autorità di vigilanza può disporre anche lo scioglimento della società, se non è in grado di raggiungere gli scopi per è stata costituita.
-Controllo giudiziario: le s.c. sono assoggettate al controllo giudiziario sulla gestione, previsto per spa.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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