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La cessazione degli amministratori nelle s.p.a.


Prima della scadenza del periodo di  nomina gli amministratori cessano dall'ufficio:
-per revoca:sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. L'assemblea non può revocare gli amministratori eletti per legge da Stato o enti pubblici e neanche quelli nominati dai possessori di strumenti finanziari.
-per rinuncia:l'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
-per morte.
-per la fusione delle società.
-per altre cause indicate nello statuto.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito e la rinuncia ha effetto immediato solo se rimane in carica la maggioranza del cda altrimenti ha effetto dal momento in cui la maggioranza del cda si è ricostituita e seguito dell'accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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