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La disciplina delle s.a.p.a.



L'atto costitutivo deve indicare quali siano i soci accomandatari essendo questi amministratori di diritto e il loro ufficio ha carattere permanente se l'atto costitutivo non dispone diversamente.
La denominazione sociale deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari con l'indicazione di società in accomandita per azioni.
I soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente verso i terzi per le obbligazioni sociali.
I creditori sociali possono però agire nei confronti degli accomandatari solo dopo aver infruttuosamente escusso il patrimonio sociale.
I soci accomandatari,in quanto amministratori, non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti.
Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
Anche se loro ufficio ha carattere permanente se l'atto costitutivo non dispone diversamente,gli accomandatari non sono inamovibili:la revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni.
Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.
Identica maggioranza è necessaria per la nomina di nuovi amministratori che deve essere approvata anche dagli amministratori rimasti in carica.
Agli accomandatari è vietato inoltre di poter votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina e la revoca dei sindaci.
Per le sapa è prevista un'ulteriore ipotesi di scioglimento rispetto a quelle previste per le spa:in caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori,la società si scioglie se nel termine di 180 giorni non si è provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica. Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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