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Delegificazione e delegazione legislativa. Il termine per l’esercizio della potestà regolamentare


Come è chiaro, la rammentata prassi comporta un’evidente assimilazione tra il modelli regolamentare e quello legislativo delegato.
Sennonché, al di là delle intenzioni delle leggi abilitanti, il meccanismo della delegificazione non è del tutto assimilabile a quello della delegazione, sussistendo notevoli differenze di fondo.
In particolare, per quanto riguarda l’apposizione, frequente nelle leggi abilitanti, del termine per l’esercizio della potestà regolamentare, sorge il problema del suo carattere perentorio od ordinatorio.
La delegificazione, secondo la l. 400/88, si sviluppa in due fasi: una prima ad opera della legge abilitante, che identifica le disposizioni soggette ad abrogazione condizionata; una seconda che muove dal regolamento che, realizzando la condizione, rende efficace l’abrogazione.
Ne consegue che l’eventuale ulteriore intervento del regolamento, non trovando nelle disposizioni legislative, ormai abrogate, ostacoli al proprio operare, non richiederà speciali abilitazioni.
Ci si deve ancora interrogare, sempre nella prospettiva della l. 400/88, se, ove il primo intervento regolamentare non dovesse coprire l’intera materia delegificata, il Governo possa successivamente intervenire per completare l’opera.
La risposta sta nel modo in cui la legge abilitante abbia configurato l’abrogazione in rapporto al previsto intervento del regolamento: se essa abbia configurato in modo unitario ed istantaneo la condizione ovvero abbia ammesso che l’effetto possa realizzarsi in più fasi successive.
Inoltre, poiché non può escludersi che la condizione sia sottoposta ad un termine, nel senso che l’abrogazione intanto si produce, in quanto il regolamento intervenga prima di una certa data, l’apposizione del termine nelle leggi abilitanti ben potrebbe essere diretta a subordinare l’operatività dell’abrogazione al suo rispetto.
Di conseguenza al Governo sarà inibito di emanare il regolamento delegato dopo la scadenza del termine.
Se, invece, ci si colloca all’interno della prospettiva sviluppatasi nella più recente legislazione, è difficile, come si è già visto, ricondurre l’effetto abrogativo alla legge abilitante, onde esso si produce in un’unica fase a seguito ed in forza dell’intervento del regolamento.
A questa stregua dovrebbe ritenersi che detta attribuzione comporti il conferimento al regolamento della forza attiva di legge, onde consentirgli di abrogare preesistenti disposizioni legislative, ma non quella passiva, con la conseguente possibilità per i regolamenti successivi, non solo di modificare ed abrogare i precedenti, ma anche di abrogare, nell’esercizio del medesimo potere conferito dalla legge abilitante, ulteriori disposizioni di legge riconducibili alla primitiva abilitazione.
L’eventuale apposizione del termine all’esercizio di quel potere da parte della legge abilitante avrebbe un significato ben diverso da quello precedentemente descritto, nel senso che, trattandosi del conferimento di un potere nuovo, in deroga al principio di preferenza della legge, il termine stesso dovrebbe assumere carattere perentorio.
Il termine, dunque, finirà col precludere nuovi interventi volti ad estendere l’area dell’abrogazione a disposizioni legislative precedentemente non toccate, ma non impedirà, attesa la forza passiva del regolamento, che le sue disposizioni vengano in seguito modificate od abrogate da parte di successivi regolamenti governativi.
E’ evidente, quindi, che, ove la legge non provveda a determinare le norme generali regolatrici della materia, la mancanza di un termine per l’esercizio del potere regolamentare finirà col risolversi nell’attribuzione al Governo di una permanente potestà legislativa primaria senza le garanzie ed i controlli che vi dovrebbero essere connessi.
Sono dunque evidenti i punti di contatto tra i due modelli procedimentali, quello della delegazione legislativa e quello della delegificazione: definizione degli oggetti, indicazione dei principi e criteri direttivi, apposizione del termine; ma altrettanto evidenti sono le differenze di fondo e le ragioni per le quali l’assimilazione dei regolamenti ai decreti delegati collide con la legalità costituzionale: la diversa qualità del potere normativo conferito.

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