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Fonti atipiche e leggi rinforzate


La Costituzione stabilisce inoltre limiti particolari, di forma e di contenuto, a carico delle leggi che operano in determinate materie.
Alcuni di questi limiti hanno condotto la dottrina ad individuare la categoria delle leggi atipiche e quella delle leggi rinforzate.
La categoria delle leggi atipiche è collegata a rinvio effettuato dalla Costituzione a fonti extra-costituzionali come condizione di validità di leggi chiamate a disciplinare determinate materie.
Tale, ad esempio, il caso dell’art. 102 cost. relativo alla disciplina della condizione giuridica dello straniero, che deve essere dettata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
La categoria delle leggi rinforzate è invece ricollegata a varianti procedimentali, cui la legge è sottoposta, allorché essa debba stabilire determinate disposizioni (come nel caso delle variazioni territoriali o dell’amnistia e dell’indulto).
La prima categoria, fondata sull’idea che esista una forza formale tipica della legge, dalla quale alcune categorie di leggi si discosterebbero, cade nel momento in cui si rinunzia ad identificare un tipo di legge unitario e si accetta l’idea che la validità della legge si stempera in tanti tipi quanti sono i limiti che la legge stessa incontra.
La seconda categoria, invece, ricollegata com’è a varianti del procedimento legislativo, finisce con l’identificare autonomi tipi di legge, dotati di competenza costituzionale riservata, che si discostano per connotati formali dalla legge ordinaria, pur condividendone il regime.
Secondo la Corte costituzionale, tali leggi sarebbero suscettibili di essere sottoposte a referendum abrogativo.

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