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I regolamenti e gli statuti degli enti locali

I problemi sono sostanzialmente analoghi per i regolamenti degli enti locali territoriali.
Ora, la riforma costituzionale del 2001 ha costituzionalizzato la potestà statutaria degli enti locali.
Ne consegue allora, da un lato, il divieto per la legge, statale o regionale, di restringere l’ambito costituzionalmente definito della potestà statutaria e di quella regolamentare di comuni, province e città metropolitane, da un altro lato che, fermo il carattere secondario di quelle fonti, esse si trovano in posizione di riserva di competenza nei confronti delle altre fonti secondarie.
Non va inoltre dimenticato che spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, non soltanto la “legislazione elettorale”, ma anche l’assetto organizzativo fondamentale (“organi di governo”) e le “funzioni fondamentali” dei comuni, delle province e delle città metropolitane.
Ne consegue che la potestà statutaria di codesti enti si trova vincolata verso l’alto dalle prescrizioni della legge statale; però sembra che in questa materia, la potestà legislativa statale, pur esclusiva, debba svolgersi per principi.
Circa l’ambito della potestà regolamentare degli enti locali, esso si riferisce all’organizzazione e allo svolgimento delle loro funzioni.
Il principio di legalità comporta che sarà in ogni caso la legge, statale o regionale, competente ad attribuire agli enti locali le rispettive funzioni amministrative, rimettendo al regolamento locale ogni altro aspetto dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni stesse.
La l. 149/90, che ha dettato il nuovo ordinamento delle autonomie locali, prevede che i comuni e le province adottino statuti e regolamenti.
I primi, deliberati dai Consigli comunali e provinciali a maggioranza dei ⅔ degli aventi diritto al voto, rappresentano l’espressione dell’autonomia organizzativa conferita agli enti locali territoriali.
Nelle materie indicate, l’entrata in vigore degli statuti assume efficacia “delegificante”.
I secondi hanno carattere subordinato sia alla legge che allo statuto e disciplinano l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni.

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