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L’autonomia statutaria delle regioni (art. 123 cost.): limiti degli statuti


Limiti, per quanto riguarda i limiti cui devono attenersi, il nuovo testo dell’art. 123 cost. impone agli statuti di essere “in armonia con la Costituzione” e prevede come unico controllo nei loro confronti la promozione della questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale.
Se si tiene conto che è stato eliminato, rispetto al testo originario, l’obbligo per gli statuti di essere in armonia con “le leggi della Repubblica”, si può dire che emerge dalla revisione costituzionale la volontà di rafforzare l’autonomia statutaria delle Regioni ordinarie.
Ci si potrebbe ancora chiedere se possano essere fatti valere nei confronti degli statuti i limiti di merito del rispetto dell’interesse nazionale e di quello delle altre Regioni.
Porta ad escluderlo il fatto che l’art. 1232 cost. prevede solamente, nei confronti degli statuti, il controllo di legittimità costituzionale.

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