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L’istantaneità dell’esercizio del potere delegato


La questione dell’istantaneità o meno del potere conferito consiste nel sapere se, nell’arco temporale fissato dalla legge di delegazione, il Governo possa procedere a più di un atto di esercizio del potere stesso, eventualmente modificando o integrando i decreti legislativi via via emanati, ovvero se debba ritenersi che l’adozione del primo atto “consumi” ed esaurisca il potere delegato (a parte la diversa evenienza che il Governo proceda ad un uso frazionato del potere conferitogli per i diversi oggetti della delegazione).
La dottrina più antica partiva dalla premessa secondo la quale il potere delegato si estingue con il suo esercizio.
Com’è stato osservato, questa ricostruzione si ricollega ad una tradizione dottrinale nata e sviluppatasi sotto lo Statuto Albertino, in cui non era prescritto il termine per l’esercizio della delega.
In pratica, l’istantaneità non riguarderebbe l’esercizio del potere delegato, ma l’attribuzione della forza di legge al decreto governativo.
Nell’attuale ordinamento (in cui la forza di legge non è né può essere oggetto di un’attribuzione legislativa, ma discende direttamente dalla Costituzione) se si assume che il concetto di delegazione sia compatibile con l’adozione di più atti, tutti dotati in base al disposto costituzionale della forza di legge, non dovrebbero ravvisarsi ostacoli ad ammettere che, nell’ambito materiale e cronologico segnato dalla delegazione, gli atti successivi possano modificare i precedenti.
In altri termini, la delegazione all’esercizio della funzione legislativa dovrebbe concepirsi come una delegazione di attività, più che come un delegazione di atti.

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