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La delegazione legislativa


Secondo l’art. 76 cost. “l’esercizio della funzione legislativa”, spettante alle Camere in base all’art. 7 cost., può essere da queste delegato al Governo purché “con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.
Appare evidente che il fenomeno della delegazione legislativa consta di due distinti procedimenti: il primo è un normale procedimento legislativo, che mette capo ad una legge del Parlamento (legge delega), l’altro è un procedimento che si svolge in ambito governativo e si conclude con un decreto avente valore di legge, deliberato dal Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica.
Oggetto della delegazione è l’esercizio della funzione legislativa e non la sua titolarità.
La precisazione è importante, non solo perché consente di distinguere quest’ipotesi dal trasferimento (definitivo o, comunque, stabile) di competenza, ma soprattutto perché chiarisce che la delegazione lascia integra la potestà del delegante, il quale, non solo può, in qualsiasi momento, revocare la delega, ma può altresì esercitare, in pendenza del termine per l’esercizio della medesima da parte del delegato, la funzione legislativa nelle stesse materie della delegazione.
Naturalmente se la funzione legislativa non si riduce alla mera produzione di atti dotati dell’efficacia propria della legge, ma comporta la creazione di norme, ne discende l’inammissibilità della delega della sola forza formale della legge (efficacia dell’atto, in quanto adottato in una determinata forma, e non alla competenza dell’organo legislativo), in tutti i non infrequenti casi in cui il Governo viene delegato all’emanazione di decreti legislativi-provvedimento: ove manchi la delegazione (per non essere stata attribuita alcuna potestà sostanzialmente normativa), non possono darsi provvedimenti amministrativi del Governo dotati della forza di legge.
Del resto, come si è detto in precedenza, le stesse ipotesi di leggi-provvedimento presenti in Costituzione riguardano fattispecie nelle quali il Parlamento svolge in forma legislativa (anche) attività di controllo (ad esempio, gli artt. 80 e 81 cost.), insuscettibile, quindi, come si dirà più avanti, di delegazione legislativa; in un solo caso può affermarsi che la Costituzione abbia rinviato al legislatore l’emanazione dei provvedimenti di esproprio delle imprese oggetto di nazionalizzazione.
Sicché, soltanto in tale ipotesi potrebbe ritenersi legittima la delegazione al Governo dei relativi provvedimenti di esproprio.
Ne deriva che la delegazione in questo settore non avrebbe ad oggetto la sola forza di legge, cioè non servirebbe a consentire al Governo di rivestire della forma legislativa atti di competenza dell’esecutivo, ma concreterebbe una vera e propria delegazione per l’esercizio di una competenza non legislativa propria ed esclusiva delle Camere.

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