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La natura del decreto-legge


Sul piano teorico, due sono fondamentalmente le ricostruzioni del fenomeno offerte dalla dottrina.
La prima e più diffusa è quella secondo cui il decreto-legge costituisce esercizio di una eccezionale competenza affidata al Governo dalla Costituzione per fronteggiare casi straordinari di necessità e di urgenza a cui non si potrebbe provvedere con gli ordinari strumenti legislativi.
La seconda è quella secondo cui la Costituzione non attribuisce al Governo alcuna potestà di emanare decreti-legge, ma disciplina soltanto l’eventualità della loro emanazione, in casi straordinari di necessità e di urgenza, prevedendo conseguentemente la specifica responsabilità governativa per la loro adozione e disciplinando il procedimento per la loro conversione.
Il decreto-legge, secondo questa concezione, nascerebbe, dunque, come atto di per sé invalido, destinato, in caso di conversione, ad essere retroattivamente sostituito dalla legge del Parlamento e, nel caso opposto, a decadere sempre retroattivamente.

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