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La potestà regolamentare delle Regioni


Oltre che della potestà legislativa, le Regioni godono di potestà regolamentare.
Dal momento che, in base al nuovo art. 1176 cost., essa si esercita in tutte le materie, ad esclusione di quelle riservate alla competenza esclusiva dello Stato, è da pensare che il potere delle Regioni di adottare atti di normazione secondaria ricomprenda anche le materie di legislazione concorrente.
Sempre secondo la disposizione costituzionale appena citata, lo Stato può, con delega, affidare alle Regioni l’esercizio della potestà regolamentare anche nelle materie di propria competenza esclusiva.
Tenendo conto della singolare attitudine, loro riconosciuta, di intervenire nei settori riservati allo Stato, è stato osservato in dottrina che siffatti regolamenti regionali assumono una collocazione particolare nel sistema delle fonti, essendo separati rispetto alle leggi regionali, e subordinati solo alle leggi statali che li istituiscono.
I nuovi statuti hanno affidato la potestà regolamentare prevalentemente alla Giunta, ma senza escludere del tutto il Consiglio.
La differente competenza si misura grazie al richiamo ai diversi tipi di regolamento previsti: i soli regolamenti adottabili dal Consiglio sono quelli c.d. delegati dallo Stato alle Regioni nelle materie di esclusiva competenza statale.
Spetta invece alla Giunta, in generale, l’approvazione non solo dei regolamenti di esecuzione e di attuazione, ma anche dei regolamenti c.d. autorizzati (cioè quelli che attuano anche a livello regionale un’opera di delegificazione).
Non vi è invece traccia, nei nuovi statuti, di una potestà regolamentare “indipendente”: nelle materie di competenza delle Regioni la Costituzione pone una riserva di legge regionale che sembra, in effetti, scartare l’ipotesi di regolamenti indipendenti.

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