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Limiti oggettivi della delegazione legislativa


Accanto a quelli indicati dall’art. 76 cost., che rappresentano limiti di esercizio della potestà legislativa delegata, la dottrina ha individuato, per la delegazione legislativa, un’altra serie di limiti di carattere generale, che attengono alla delegabilità stessa della funzione.
A parte le osservazioni prima sviluppate circa la possibilità che venga delegata al Governo la sola forza formale di legge, è stato da alcuni autori sostenuto che oggetto di una “legge di delega non potrebbe essere una c.d. legge cornice”, in quanto la determinazione dei “principi fondamentali della materia”, richiesta dall’art. 117 cost., avrebbe una minore specificità rispetto alla predeterminazione dei principi e criteri che il legislatore deve compiere in base all’art. 76 cost., in relazione all’oggetto della delega; sicché, una volta compiuta quest’ultima, non resterebbe “spazio al legislatore delegato” per alcuna ulteriore determinazione di principio.
Sebbene suggestiva, tuttavia, quest’impostazione non appare del tutto convincente, soprattutto ove si rifletta che i principi e i criteri direttivi di cui all’art. 76 cost. hanno una dimensione diversa e più generale rispetto ai principi fondamentali di cui all’art. 117 cost.; sicché ben può il Parlamento, come talvolta del resto è avvenuto, delegare al Governo la disciplina di una materia apparentemente alla competenza concorrente regionale.
Dubbio sembra l’odierno tentativo di affidare al Governo il compito di adottare decreti legislativi “meramente ricognitivi” dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, allo scopo di “orientare l’iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all’entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali”.
Al Governo viene così affidata un’attività, non legislativa, ma interpretativa della legislazione vigente, la cui funzione di orientamento della potestà legislativa regionale finisce col limitarne, senza alcun fondamento costituzionale, l’autonomia: spetta, infatti, alle regioni trarre dalla legislazione dello Stato i principi fondamentali relativi alle materie di loro competenza concorrente, sia che tali principi siano espressamente indicati, sia che occorra una più o meno intensa attività ermeneutica.
Analogamente sembra da escludere la possibilità di delega per materie riservate a leggi rinforzate.
Il carattere autonomo di tali fonti, che ne fa degli atti del tutto distinti dalla legge, rende invero impraticabile una delega in tali materie.
Il limite più significativo è, però, rappresentato dalle ipotesi in cui la Costituzione richiede l’intervento del Parlamento, non tanto o non soltanto come legislatore, quanto piuttosto come organo di controllo politico dell’esecutivo.
Non può quindi essere delegato il potere di autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, di approvare bilanci e consuntivi, di convertire decreti-legge, ecc…

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