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Gli effetti della conferma e dell'atto confermativo

 Gli effetti della conferma e dell'atto confermativo


L'autorità vuole, continua a volere ciò che ha voluto prima: il provvedimento di conferma è un nuovo atto, che non si confonde con il primo perché frutto di una diversa ponderazione comparativa; e pertanto potrà essere oggetto di una nuova impugnazione, che completamente prescinde dall'impugnazione o dalla inoppugnabilità dell'atto confermato.  
Gli effetti della conferma dovrebbero quindi operare ex nunc: non retroagiscono per nulla sull'atto confermato, come dovrebbe avvenire se si trattasse di un atto a interpretazione autentica.
La sorte dei 2 provvedimenti è diversa qualora subiscano distinte impugnazioni dinanzi al giudice naturale: l'annullamento giurisdizionale dell'atto confermato non travolge il provvedimento di conferma se quest'ultimo non è stato impugnato. Mentre è vero il contrario: annullata la conferma, viene demolito anche l'atto confermato, sebbene non impugnato. Quel che a prima vista parrebbe un effetto retroattivo della conferma, è da attribuire alla forza retroattiva dell'annullamento.
Il collegamento tra atto di conferma e atto confermato si pone tra i due provvedimenti, che rimangono sempre distinguibili nella loro diversa individualità funzionale: il primo nulla aggiunge di nuovo al secondo, proprio perché non sussiste alcuna posizione servente tale da giustificare una reciproca integrazione. È la ponderata reiezione dell'istanza avanzata dal privato  ad ingenerare nel provvedimento di conferma, quell'autonoma novità rispetto l'atto confermato.
Esito completamente diverso si ha quando l'amm. cui è stata indirizzata l'istanza di riesame, la respinge senza instaurare alcun procedimento di secondo grado. Nasce così la figura dell'atto confermativo o conferma impropria con la trasparente finalità di impedire la privato èscamotages per aggirare, superandola, l'intervenuta inopponibilità di un provv. amm.
Non procedendosi al riesame, non si riscontra una nuova ponderazione valutativa degli interessi, sicché il provvedimento, di cui il privato chiede invano il ritiro, riceve dall'atto confermativo un semplice certificati di "buona condotta": l'atto confermativo non può avere natura provvedimentale; non è certo un nuovo volere dell'amm., la quale si limita a dichiarare esistente un suo provvedimento.
Non siamo in presenza di un atto di accertamento o di certazione con il quale si produce una nuova certezza giuridica, ma di un atto di scienza mediante il quale si riproduce una certezza: cioè, l'esistenza a tutti gli effetti, di un precedente provvedimento (l'atto così impropriamente confermato).
Si spiega la posizione servente dell'atto confermativo nei confronti dell'atto confermato. Per questo non v'è autonomia tra i due atti, sicché il secondo non potrà mai formare oggetto di autonoma impugnazione.
La presenza di una conferma propria dovrebbe invece risultare documentata dalla obbligata instaurazione del procedimento di secondo grado, secondo quelle regole che individuano l'avvio ed il responsabile del medesimo. Al di fuori del procedimento di riesame non si avrà conferma, ma soltanto un atto confermativo.  

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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