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Caratteristiche delle sanzioni amministrative

Caratteristiche delle sanzioni amministrative


Il potere punitivo dell'amm. è quasi identico all'azione penale, sicché si giustificano quelle garanzie poste a tutela del destinatario del provvedimento (contestazione dell'illecito, contraddittorio, motivazione, prescrittibilità dell'azione sanzionatoria...).
La sanzione amm. ha contenuto repressivo in quanto provvedimento con cui si sanziona e si punisce direttamente un illecito amm.vo: cioè l'infrazione formale ad un precetto contenuto in una norma o in un provvedimento amm., di solito limitativo della sfera giuridica del destinatario.
Il provvedimento commisura la sanzione all'illecito accertato, a seguito di un giusto procedimento, e la sanzione amm. è esclusiva manifestazione della potestà punitiva. Inoltre le sanzioni amm. come categoria di provvedimenti, possono ricomprendere le sanzioni disciplinari e le pene pecuniarie connesse alle contravvenzioni amm.
I provvedimenti disciplinari sono sanzioni correlate all'esercizio di un potere punitivo dell'amm. nei confronti di soggetti sottoposti in forza di un rapporto di gerarchia.
Il provvedimento commina la pena con esclusiva finalità punitiva, anche quando, come nelle sanzioni pecuniarie repressive degli abusi edilizi, presenta connotati tendenzialmente pure risarcitori. Raramente la pena pecuniaria è un provvedimento sanzionatorio che si pone in alternativa con un altro provvedimento di tipo non esclusivamente repressivo.
Non sono comunque sanzioni amministrative quei provvedimenti che hanno uno specifico contenuto ripristinatorio. Gli unici provvedimenti ripristinatori riconducibili alla categoria delle sanzioni sono la confisca e il sequestro amm.: non sono provvedimenti ablatori della proprietà, ma provvedimenti sanzionatori a contenuto reale accessori dei provvedimenti ripristinatori. Il sequestro ha natura cautelare (ad es. in caso di pericoli); la confisca (ricondotta alla figura dell'espropriazione senza indennizzo) è una misura ripristinatoria perché determina il trasferimento coattivo della cosa che è servita per la commissione dell'abuso o che ne costituisce inequivocabile prodotto.


Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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