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Definizione di conferma e dell'atto confermativo

Definizione di conferma e dell'atto confermativo


Sinora sono stati esaminati i molteplici esiti conservativi di un riesame, il cui procedimento prendeva avvio ex officio: era l'amm. a decidere d'ufficio l'inizio della procedura con una valutazione discrezionale in ordine all'attivazione o meno del suo potere di autotutela.
La funzionalità era nella conservazione di quei valori giuridici ancora fruibili o riconoscibili con la sanatoria o con la convalescenza di un provv. invalido.
Con la conferma è il privato ad attivarsi nel richiedere all'amm. il riesame di un suo provv., assunto dal soggetto istante quale atto che dovrebbe essere ritirato perché illegittimo o inopportuno. È una forma di collaborazione tra p.a. e amministrato diretta a rimuovere una querelle provocata dall'adozione del provv. di primo grado, ritenuto dal destinatario lesivo della sua sfera giuridica. L'istante può avere interesse a risolvere pacificamente la questione rivolgendosi direttamente all'autorità che ha adottato l'atto (semplificazione dell'azione amm. e affermazione del principio partecipativo!).
Rimane più consono ai principi del sistema, oggi riaffermati nella legge generale sul procedimento, impostare la figura della conferma in termini meno cautelosi, interpretando la richiesta del riesame avanzata dal privato non solo per le sue possibili voglie, ma anche come una più plausibile prova di fiducia nelle capacità di un giudizio sereno da parte di una più moderna e trasparente p.a.    
È pacifico che la richiesta di riesame deve essere presentata dal soggetto interessato dopo che l'atto ritenuto lesivo sia divenuto per lui inoppugnabile per decorrenza di termini. Solo tenendo presente questo dato temporale si potrà capire il meccanismo della conferma.
Comunque non si deve cercare di abbinare la convalida (istituto civilistico) e conferma (diritto amm.) perché ciò non avrebbe senso.
Occorre invece esaminare quali saranno le prevedibile reazioni dell'amm. di fronte alla richiesta di riesame predisposta dall'amm.
L' autorità principe a ricevere l'istanza è l'organo che ha adottato l'atto incriminato (non vi è dissenso). È più difficile che la presentazione sia dinanzi al superiore gerarchico: può avvenire più per consuetudine, e accettata in modo inconsapevole.
Presentata l'istanza da parte del privato, possono verificarsi 2 diverse ipotesi:  una di conferma o riconferma, l'altra di conferma impropria o atto confermativo.
Nel primo caso l'amm. che riceve l'atto di iniziativa, ritiene di procedere ad avviare il riesame, instaurando un corrispondente procedimento di secondo grado. In base alla recente normativa, vi sarà l'individuazione di un responsabile il quale provvederà alle debite comunicazioni nonché agli incombenti  di una nuova istruttoria in cui tutti gli interessi in gioco dovranno nuovamente essere oggetto di altra ponderazione comparativa, alla luce di quanto richiesto dal privato istante.
Si tratta di una integrale nuova valutazione con la quale l'amm. agente, domina del riesame, pondera ora (nunc) quanto allora (tunc) voluto sottoponendo l'originario regolamento degli interessi ad una completa revisione, sempre tenendo doverosamente conto di quanto il provato auspica  con l'accoglimento della sua istanza.  
Tale atto non è solo un semplice atto di iniziativa, ma introduce nel procedimento di secondo grado una serie di interessi nuovi rispetto al primo, la cui ponderazione costituirà un sicuro elemento novativo per l'autorità procedente.
La congruità della ponderazione valutativa potrà avere 2 esiti diversi: qualora si ritenga fondata la richiesta del privato finalizzata al ritiro o alla modifica dell'atto, il riesame si concluderà con un provvedimento corrispondente al provv. di annullamento, di revoca o di riforma, sostanzialmente simile agli stessi provvedimenti adottabili ex officio dall'amm. in diversa ipotesi, si ha la conferma del provvedimento, oggetto del riesame, che viene ad essere integralmente rivalutato con un provvedimento espresso (riconferma) identicamente conclusivo del procedimento di secondo grado.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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