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Definizione di invalidità parziale del provvedimento invalido

E' pacifico che l'invalidità parziale possa avere come esito un annullamento parziale dell'atto invalidato: ciò si realizza a seguito di un procedimento di riesame con il quale viene verificata la situazione invalidante il provvedimento di primo grado. La validità parziale è un diverso esito ottenibile attraverso un processo ermeneutico compiuto dalla stessa amm., in sede di interpretazione di un proprio atto.
Non si assiste a una nuova ponderazione valutativa degli interessi che si aggiunge sovrapponendosi alla precedente: ma la validità parziale dell'atto viziato è un effetto conservativo che si ottiene nell'ambito di una articolazione logica, nella quale si esprime l'interpretazione autentica dell'amm.
Siamo quindi fuori dal riesame inteso come procedimento di secondo grado.
La validità parziale del provvedimento viziato sarà il risultato che si realizza utilizzando quel canone ermeneutico in cui si consacra il principio di conservazione dei valori giuridici: siamo in presenza di un esegesi e non di un provvedimento.
Sembra più corretto non ricondurre la validità parziale agli istituti conservativi propri del riesame, in cui solo l'annullamento parziale potrebbe essere considerato esito consequenziale all'emissione di un provvedimento conclusivo del medesimo. Infatti se la validità parziale è il risultato dell'utilizzo di un canone ermeneutico da parte dell'amm.
Il tutto ciò ci riconduce al principio conservativo: ma nell'ipotesi della validità parziale tale principio trova applicazione proprio al di fuori di un procedimento di riesame. È un esito interpretativo che non può essere gabellato per provvedimento.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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