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Gli accordi procedimentali fra amministrazione e privato


Diversamente dovrà ritenersi allorché al stipulazione dell'accordo abbiano partecipato anche soggetti privati. A questi ultimi non può chiedersi di sacrificare il loro interesse in mancanza di una previsione espressa in questo senso. Come osservato in precedenza, gli accordi con funzione organizzativa non mirano ad integrare o sostituire l'esercizio provvedimentale di un potere conferito all'amm. e la loro conclusione non lascia un potere unilaterale che si converte in accordo.
La funzione di questi strumenti è programmatoria e anche un privato può assumere l'impegno ad un determinato comportamento futuro, coordinando la propria azione con quella pubblica. Questo impegno rimane espressione di autonomia contrattuale, e a fronte dell'inadempimento dell'amm., il soggetto privato dovrà avere di mira unicamente il proprio interesse, rifiutandosi di adempiere a sua volta o richiedendo la risoluzione del rapporto, fatta sempre salva la risarcibilità dei danni subiti.


Ultima considerazione deve essere riservata alla possibilità di riconoscere in via generale e indipendentemente da una previsione pattizia alle amm. contraenti l'accordo, un diritto potestativo di recesso. L'art. 15 nel rinviare alla disciplina degli accordi procedimentali fra amm. e privato, omette il richiamo alla norma che consente al soggetto pubblico, titolare del potere provvedimentale trasfuso nell'accordo, di recedere dal rapporto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse corrispondendo al privato un adeguato indennizzo.

Ma è comunque scarsa l'utilità di un'indagine volta a svelare la natura giuridica degli accordi.
Per quanto riguarda gli effetti di questi strumenti organizzativi emerge l'inadeguatezza dell'un modello come dell'altro, soprattutto quando l'alternativa è tra contratto di diritto privato e di diritto pubblico. I soggetti, gli interessi, il significato e la funzione degli impegni assunto, possono anche essere profondamente differenti, mancando anche l'aggancio con il potere provvedimentale che complica ipotesi immaginate altro tipo di accordi. Non è un caso che la disciplina generale degli accordi analizzati si ricavi attraverso un doppio ordine di rinvii e di valutazioni di compatibilità.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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