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I rimedi contro l'inerzia dell'amministrazione

I rimedi contro l'inerzia dell'amministrazione


Al fine di promuovere una maggiore tutela del cittadino, giurisprudenza e dottrina si sono concentrate sul problema dell’oggetto del giudizio contro il silenzio:
viene sottolineato il carattere sostanziale dell’interesse fatto valere dal ricorrente contro l’inerzia dell’amministrazione, richiamandosi il principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale.
il processo amministrativo non ha per oggetto la legittimità dell’atto, ma la situazione sostanziale di interesse legittimo (cioè il bene della vita cui il privato aspira), per cui il giudice è chiamato ad emettere una sentenza di accertamento circa la fondatezza della pretesa.  Ha introdotto misure di tutela: sia tipo sostanziale volte a garantire il cittadino di fronte                  all’inadempimento della p.a. sia di tipo processuale           

Prevede 3 rimedi posti dall’ordinamento a disposizione del privato:

1.Attivazione dei poteri sostitutivi;
2.Segnalazione dell’inerzia ai servizi ispettivi di controllo;
3.Richiesta di un indennizzo automatico per la violazione del termine.

1. Rimedi sostitutivi di carattere soggettivo, sia a livello statale, sia a livello locale.
Amministrazioni centrali:
le disposizioni riguardanti il pubblico impiego prevedono che l’interessato, dopo la scadenza del termine finale per l’adozione del provvedimento, possa proporre istanza al dirigente generale, il quale dovrà provvedere entro 30 gg. dalla ricezione della stessa sostituendosi al responsabile inerte.
Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale, l’istanza andrà inviata al ministro che, pur non potendo esercitare i poteri di avocazione un tempo riconosciutigli, dovrà comunque provvedere alla nomina di un commissario che si sostituisca al dirigente inerte.
Amministrazioni locali:
la legge Bassanini prevede lo stesso procedimento qualora comuni e province omettano di compiere atti obbligatori per legge, il cittadino potrà ricorrere al difensore civico (nel caso in cui sia istituito) o al CORECO, detti organi,dopo aver diffidato l’amministrazione inerte, potranno nominare un commissario per il compimento dell’atto onesto.

2.
In caso di inosservanza dei tempi procedimentali, è riconosciuto al soggetto interessato all’adozione dell’atto finale, il potere di segnalare agli organi preposti al controllo interno e agli uffici ispettivi dell’amministrazione, i procedimenti chiusi in ritardo, invocando l’applicazione delle sanzioni previste in caso di protratta inerzia nell’adozione del provvedimento.

La reiterata chiusura del procedimento oltre i termini previsti, può configurare:
a)un illecito disciplinare per il responsabile del procedimento;
b)e può integrare una causa di responsabilità ed. dirigenziale per il manager preposto all’ufficio inerte.

3.
Questo terzo rimedio si concretizza nell’indennizzo a favore del privato in caso di violazione dei termini procedimentali.
Tra le disposizioni più significative introdotte dalla legge Bassanini c’è il riconoscimento di forme di indennizzo automatico e forfettario nei casi di:
a)mancato rispetto del termine procedimentale
b)di mancata o ritardata adozione del provvedimento
c)di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della p.a.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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