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Il decreto sul federalismo amministrativo


_ TENDENZA ALLA SEMPLIFICAZIONE INTESA COME "ALLEGGERIMENTO DEI PESI AMMINISTRATIVI";
_ TENDENZA AD UN'EFFETTIVA VOLONTA' LIBERALIZZANTE
si assiste però:
_ da un lato: all'introduzione di modelli alternativi alla necessità del provvedimento espresso nella forma del silenzio assenso, (es. richiesta di autorizzazione dell'esercizio di mulini e panifici) e attraverso la semplice denuncia di inizio di attività (es. le imprese di pulizia e le attività di autorizzazione).
_ dall'altro: completa deamministrativizzazione di certe attività.

Circa il silenzio assenso e la denuncia di inizio attività, si tratta in particolare della:
_ soppressione di autorizzazioni di pubblica sicurezza (relative ad attività quali quelle di orafo, guida, corriere e le attività circensi o quelle di allevamento e impiego di colombi viaggiatori);
_ eliminazione di diversi adempienti (come la necessità di avviso per le riprese cinematografiche in luogo aperto al pubblico o per la produzione di pellicole cinematografiche).

Ragioni della liberalizzazione (intesa come abbandono di aree di intervento da parte dell'amm.):
_ esigenza di diminuire le ingerenze pubbliche nella sfera delle libertà private;
_ eliminazione del percorso procedimentale che a ciò consegue priva le istanze portatrici degli interessi più deboli della possibilità di intervenite nella definizione e comunque impedisce che gli interessi stessi siano in qualche modo valutati e ponderati in rapporto con gli altri.
Un criterio possibile in base al quale distinguere la liberalizzazione utile da quella potenzialmente dannosa ( per evitare che l'eliminazione dei procedimenti privi le istanze portatrici degli interessi deboli, della possibilità di intervenire alla decisione) è il principio di proporzionalità, inteso come traduzione amministrativa di quel criterio di ragionevolezza che la Corte Cost. ha elaborato con riferimento al rapporto di bilanciamento fra i diversi valori espressi in Costituzione.
Quindi: si tratta di valutare i costi e i benefici derivanti dalla soppressione dell'intervento amm.
Questo criterio è espresso dall'art. 20 della legge Bassanini 1 dove tra l'altro di adombra la possibilità si sostituire provvedimenti troppo onerosi con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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