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L'annullamento governativo di un atto

L'annullamento governativo di un atto


Al governo, quale autorità amm. unitariamente intesa, è attribuito un potere di annullamento esercitabile in qualunque tempo contro gli atti viziati in quanto illegittimi. Si tratta di un potere generale che non pare limitabile ai provvedimenti dei soli enti locali: la normativa disciplinante l'istituto viene codificata nei suoi articoli iniziali.
L'annullamento governativo è un rimedio normale che può essere esercitato sempre dal governo senza dover riscontrare situazioni di particolari gravità o eccezionali circostanze altrimenti imprevedibili.
In dottrina l'opinione prevalente riconduce l'annullamento governativo al riesame: il riesame è espressione di quella autotutela che consente all'amm. di farsi giustizia senza  un giudice.
Il governo non è dunque in una posizione di estraneità nei confronti del provvedimento di primo grado oggetto del riesame, sebbene l'atto che si assume viziato sia stato emanato da una diversa amministrazione: è da considerarsi autorità di vertice, in quanto apicale di tutta l'organizzazione pubblica: al governo sia assegnato un potere sovrano di verificare la legalità dell'agire di tutte le p.a. anche non statali.  
È certamente autotutela.
L'attribuzione del potere di annullamento spetta al governo: l'amm. agente è il consiglio dei ministri, come figura collegiale riassuntiva del governo centrale e quindi il provvedimento con cui si concluderà il procedimento di secondo grado non può che essere un decreto del Capo dello Stato. Si tratta dunque di un procedimento di riesame che inizia d'ufficio anche quando la notizia dell'esistenza dell'atto invalido sia giunta tramite denunzia, atto certamente non assimilabile ad un ricorso di tipo giudiziale.
Nell'ambito del procedimento di riesame s'inserisce un subprocedimento in cui occorre sentire il consiglio di stato in sede consultiva.
Termini: Nulla impedisce al governo di esercitare il suo potere di riesame quando crede, o meglio, quando avrà notizia dell'atto invalido.
Ma la prescrizione potrà interagire con l'esercizio del potere di annullamento quando questo si indirizza contro un provvedimento invalido sulla cui base, per il decorso del tempo, si sono maturate situazioni soggettive ora divenute inattaccabili, perché assistite da un prescrizione acquisitiva. Sarà il fatto così compiuto a rendere oggettivamente ineseguibile l'annullamento governativo, piuttosto che la prescrizione del relativo potere, la cui tardività nell'esercizio non potrebbe venite sanzionata da alcun termine prescrittivo.

Il governo e più modernamente la regione, autorità apicali di un certo sistema organizzatorio in cui confluiscono altre p.a. (specie locali...), possono quindi assumere, sempre d'ufficio, l'iniziativa di instaurare il procedimento di annullamento, divenendo così amm. procedente: il procedimento di riesame potrà portare alla caducazione, mediante annullamento, dell'atto invalido, limitatamente alla sola legittimità. (ultima parte del paragrafo 3)

Annullamento ministeriale: La legge attribuisce al singolo ministro il potere di annullamento nei confronti degli atti provenienti da un comparto dell'amm. da lui direttamente dipendente: atti collegiali inseriti transitoriamente nella struttura dicasteriale. Provvedimenti di altri enti pubblici, sui quali il superiore ministro esercita un'attività di vigilanza.
La norma stabilirà forme di ann., fissando termini entro cui il potere deve essere esercitato o estendendo la verifica non solo ai vizi di legittimità ma anche di merito del provvedimento di primo grado.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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