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L'illegittimità totale e parziale del provvedimento amministrativo

L'illegittimità totale e parziale del provvedimento amministrativo


Una classificazione dottrinale contrappone illegittimità totale e parziale: nella prima, la presenza dello stato viziato invalida l'intero provvedimento, mentre nella seconda la situazione invalidante viene circoscritta ad una parte del medesimo, salvando quanto rimane della sua struttura precettiva di regolamento degli interessi.
Il principio partecipativo consente e favorisce la presenza nel procedimento di una pluralità di soggetti, che variamente poi divengono destinatari del provvedimento finale: può verificarsi un vizio circa la legittima partecipazione di uno di questi al procedimento, stato viziante che magari attiene solo ai requisiti personali posseduti o meno da quel determinato interventore.
Per quanto riguarda gli elementi accidentali del provvedimento (condizione, termine, oneri modali, clausole accessorie): possono risultare invalidi in un quadro di atto provvedimentale valido, sano, cioè non viziato da altri stati invalidanti.
L'invalidità parziale è un effetto e non la causa della nota massima su cui si basa il principio di conservazione dei valori giuridici dell'atto invalido. L'invalidità parziale è il frutto che potrà essere colto solamente a seguito di una delicata operazione interpretativa: l'interprete dovrà verificare se lo stato viziato invalidante una parte del provvedimento sia o meno scindibile dal regolamento di interessi introdotto dal medesimo. Ad es. nel caso della clausola accessoria: come elemento accidentale può essere apposta dall'amm. procedente senza alcun intento assolutamente determinante in termini di indispensabilità.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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