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La reazione dell'amministrato contro l'atto invalido

La reazione dell'amministrato contro l'atto invalido

Le reazioni dell'amministrato contro l'atto invalido appartengono al sistema di giustizia amministrativa predisposto dall'ordinamento: sindacato giurisdizionale e riesame giustiziale, strumenti non spontanei ma attivabili soltanto su iniziativa dell'interessato. Si riscontra un grado di doverosità sia per il giudice amm. che per l'autorità decidente: come se l'attività contenziosa della p.a. sia una sorta di attività amministrativa sostanzialmente giudiziale.
Anche se il riesame giudiziale, su ricorso dell'atto invalido può rientrare in una concezione così lata dell'autotutela, esso rappresenta una reazione del soggetto destinatario del provvedimento che assume l'invalidità del medesimo, perché lesiva della sua sfera giuridica.
L'amministrazione agisce nell'esercizio discrezionale di un suo potere generale: l'autotutela. Questo potere, pur non essendo normativamente previsto da alcuna disposizione di diritto positivo, è sicuramente presente come principio implicito radicato nel sistema amministrativo: viene applicato nell'esecuzione del provvedimento, imponendone e realizzandone l'osservanza senza dover ricorrere all'intermediazione di un giudice, in caso di non collaborazione da parte del soggetto amministrato. Infatti, proprio nella fase applicativa del provvedimento, quando il regolamento di interessi si traduce nel reale, costituendosi come regime del rapporto amm. scaturito dall'atto, l'amm. può dubitare della validità del medesimo: l'autotutela le fornisce i mezzi necessari per saggiare la validità del suo provvedimento autonomamente, e di reagire, qualora il risultato di simile riesame accerti l'invalidità dello stesso.

A termine del riesame, l'autotutela può esprimersi con un provvedimento che conferma la validità e l'efficacia dell'atto sottoposto al riesame; ovvero, pur avendone accertata l'invalidità, si provvede a sanare il vizio con un nuovo provvedimento, adottato al fine di conservare, in toto o in parte, gli effetti del primo; la terza ipotesi si ha quando l'amm., nel caso di atto ritenuto invalido, ne dispone spontaneamente il ritiro, eliminando con un provvedimento demolitorio il precedente atto viziato.
La rimozione del primo provvedimento interviene a seguito di un procedimento di secondo grado, per distinguerlo dall'atto oggetto del riesame. È con questi provvedimenti di secondo grado che si demolisce il provvedimento di primo grado, che sia risultato, sempre in sede di riesame, viziato nella legittimità o nel merito.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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