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La riforma, la rettifica e la sospensione del provvedimento amministrativo

La riforma, la rettifica e la sospensione del provvedimento amministrativo

La riforma del privvedimento amministrativo

Il riesame del provvedimento di primo grado non può concludersi sempre con la riforma del medesimo: l'autotutela dell'amm. si presenta in varie forme imperniate su di uno ius variandi con le quali si ha come obiettivo la modificazione conservativa dell'atto invalido, oppure dell'atto affetto da una sorta di antigiuridicità sopravvenuta. Tra questi istituti particolare risalto ha la riforma: la revisione del provvedimento non comporta la sua totale eliminazione. L'amm. procedente ritiene più consono all'interesse pubblico correggere il vizio tenendo fermo il provvedimento utilizzando lo ius corrigendi. La conservazione dei valori giuridici sarà la finalità della norma.

LA RETTIFICA del provvedimento amministrativo

La rettifica è un istituto minore. Con esso l'amministrazione ritiene di voler salvare l'atto: sarà il provvedimento valido ma irregolare ad essere corretto e conservato (vedi cap. 11 par 6).

15 LA SOSPENSIONE del provvedimento amministrativo

Tale effetto agisce sull'eseguibilità del provvedimento di primo grado, il quale conserva tutta la sua validità ed efficacia: la figura ha una tipica funzionalità polivalente, tale da essere utilizzata nel corso degli altri procedimenti di secondo grado (ha una sorta di carattere servente nei confronti dell'annullamento e della revoca).
Il potere di sospendere l'eseguibilità di un atto, poi annullabile o revocabile, è strettamente collegato con questi mezzi di riesame.
Riassuntivo dell'orientamento che riconduce all'autotutela il potere di sospensione, è il principio dottrinario codificato nel progetto di legge sull'azione amm.: nel corso del procedimento per il riesame d'ufficio, gli organi competenti, se ricorrono giusti motivi, possono disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto. Il potere di sospensione non può che spettare all'amministrazione agente procedente in secondo grado in sede di riesame.
È un potere il cui esercizio è altamente discrezionale, tranne le ipotesi normativamente previste in forma tassativa, nelle quali l'esercizio del potere di sospensione è obbligatorio per l'autorità agente: es. concessioni edilizie per le quali il sindaco ordina immediatamente la sospensione fino all'adozione dei provvedimenti definitivi.
L'esercizio del potere di sospensione è funzionalizzato per la continuazione e la terminazione del procedimento principale in cui si svolge il riesame del provvedimento di primo grado: si spiega il carattere cautelare del provvedimento di sospensione, che ha una evidente durata di salvaguardia, correlata ai tempi del procedimento di riesame.
Concludendosi il riesame con l'annullamento dell'atto invalido o con la revoca dell'atto per inopportunità sopravvenuta, l'atto prima sospeso, risulterà poi annullato o revocato. Nell'effetto di annullamento o in quello di revoca verrà ad essere assorbito, esaurendosi completamente, l'effetto di sospensione.
Se il procedimento di riesame non si conclude con un provvedimento di rimozione dell'atto di primo grado perché non sussistono le ragioni dell'invalidità o dell'intervenuta inopportunità del medesimo, l'amm. agente, con la chiusura del procedimento, provvede a revocare il suo provv. di sospensione.
Non dovrebbe trattarsi di annullamento ma di revoca, che incide sulla continuazione dell'efficacia dell'atto di sospensione, elidendola per le sopravvenute circostanze, che dimostrano l'inopportunità di siffatta misura cautelare.
Talvolta è la legge a porre un termine entro il quale al provvedimento di sospensione devono obbligatoriamente seguire le determinazioni finali con cui occorre concludere il provvedimento di riesame (es. concessioni edilizie: trascorsi 45 gg il provv. di sospensione perde la sua efficacia).
Proprio perché la sospensione non può essere ricondotta ad un annullamento temporaneo, la temporalità dell'effetto di sospensione agisce ex nunc sull'atto sospeso: si conferma il principio generale sulla irretroattività naturale del provvedimento amministrativo che può essere superata da una contraria e specifica previsione di ordine normativo. 

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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