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La seconda fase del processo ermeneutico : l'interpretazione sistematica


Si ha interpretazione sistematica, anche extratestuale, dell'atto amm., qualora la lettura testuale del medesimo non abbia conseguito una univoca ed esaustiva individuazione del suo contenuto autoritativo. Nella realtà esaminata è comunque da ricordare che la volontà psicologica dell'autore è irrilevante: in giurisprudenza sono state ritenute irrilevanti le opinioni del funzionario che ha redatto il provvedimento o quelle espresse da alcuni membri di un organo collegiale. È pacifico che la volontà procedimentale dell'amm è funzionalizzata alla cura di uno specifico interesse pubblico primario, cura satisfattoria che si manifesta tramite una congrua ponderazione del medesimo.
L'interpretazione sistematica va oltre i verba impiegati nella redazione del provvedimento, oltre il nomen dello stesso considerato non determinante per fissare con certezza il precetto con cui si è espressa la valutazione ponderata degli interessi in gioco. La qualificazione categoriale dell'atto poteva servire ad interpretarlo al fine di precisarne il contenuto sostanziale in una catalogazione tipica della fattispecie provvedimentale (ma oggi è tramontato il mito della tipicità...).
La struttura del provvedimento non può essere sottoposta ad una interpretazione di tipo volontaristico, quanto ad una analisi sistematica volta a ricostruirne l'esercizio della funzione o meglio l'esercizio discrezionale del potere. Sarà nel riscontro di tutti gli atti preparatori che il testo del provvedimento potrà essere interpretato ricorrendo ad altri elementi extratestuali: es. lettura di un parere o di un accertamento tecnico, atti conclusivi di subprocedimenti, confluiti poi nel procedimento principale.
Non si tratta di una interpretazione storica del provvedimento ma di una analisi ermeneutica che si estende su atti emanati da altre autorità su richiesta dell'amm. procedente: atti che hanno costituito un presupposto condizionante la ponderazione valutativa conclusasi con l'adozione del provvedimento finale, qui da interpretare.
L'interpretazione sistematica del provvedimento incontra maggiori difficoltà nei casi in cui la dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel dover ritenere applicabile una regola civilistica dell'interpretazione extratestuale che, per determinare la comune intenzione delle parti, impone la valutazione del loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Questa norma è stata ritenuta facilmente applicabile all'interpretazione del provvedimento: la giurisprudenza ha comunque dovuto sostituire alla comune intenzione delle parti, una inesistente volontà dell'autore dell'atto amministrativo.
Si è voluto identificare in comportamento complessivo delle parti con un diverso comportamento unilaterale ascrivibile all'autorità che ha emanato l'atto.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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