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La seconda fase di interpretazione dell'atto: il processo ermenutico

La seconda fase di interpretazione dell'atto: il processo ermenutico

 
Se il precetto contenuto nel provvedimento non risulta così chiaro per l'operatore, in quanto non univoco, o ancora oscuro di significato, il processo ermeneutico dovrà proseguire utilizzando ulteriori mezzi interpretativi. Così inizierà un secondo momento, nell'ambito del quale verrà necessariamente chiarito il significato del precetto, eliminando il dubbio e superando l'ambiguità.
Si tratta di strumenti obiettivi con i quali si dirime il risultato interpretativo non esaustivo ottenuto nella precedente fase: interpretazione oggettiva.
È ampiamente noto come le ideologie in cui l'interprete mostra di credere possano interferire nell'attività del medesimo. Inoltre si deve pensare alle molteplici figure di interprete, variamente tipizzate o caratterizzabili da parte dell'ordinamento (es. avvocato di stato o patrono dell'amministrato..).
Sarebbe mistificatorio indulgere nel credere che l'interprete quale operatore sia un immacolata vergine vestale! Ciò che occorre definire è come si ponga in concreto il passaggio tra il primo e il secondo stadio dell'interpretazione: è in questo particolare snodo che si scaricano tutte le tensioni riconducibili al ruolo dell'operatore.
L'interprete rileva, o decide, o propone il significato da attribuire al documento..., di cui il significato non è affatto precostituito all'attività dell'interprete, ma ne è anzi il risultato. Ne consegue che è questione di scelte: l'avvocato di stato può ritenere che il precetto contenuto nel provvedimento sia perfettamente chiaro, già subito a termine della prima fase interpretativa, perché tale risultato ermeneutico è funzionale alla difesa dell'amm. e quindi non vi sarà bisogno di procedere ulteriormente.  
Diversamente l'avvocato del privato amministrato, destinatario del provvedimento, avrà ragione di ritenere ancora oscuro e ambiguo quel risultato interpretativo, ponendosi alla ricerca di un risultato ulteriore attribuibile al precetto, risultato che sia cos' più omogeneo  agli interessi del proprio cliente. Lo stesso provvedimento sarà, pertanto, sottoposto ad una successiva indagine diretta a superare il dubbio, l'oscurità del precedente risultato ermeneutico.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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