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Le condizioni del silenzio inadempimento

Le condizioni del silenzio inadempimento



Il SILENZIO-INADEMPIMENTO costituisce una fattispecie a formazione progressiva per il cui funzionamento sono necessarie 3 CONDIZIONI:

1.L’INERZIA DELLA P.A. PROCEDENTE,PROTRATTA PER ALMENO 60 GIORNI DALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
2.L’ESPERIMENTO DI UNA DIFFIDA FORMALE AD ADEMPIERE,NOTIFICATA PER MEZZO DI UN UFFICIALE GIUDIZIARIO.
3.L’ULETRIORE INERZIA DELLA P.A. PROTRATTASI PER ALMENO 30 GIORNI DALLA DIFFIDA.

Definizione e qualificazione giuridica dell’inerzia della P.A.:
dottrina e giurisprudenza oscillano tra 2 posizioni contrapposte:

1.una FORMALISTICA che considera il silenzio quale “PRESUPPOSTO PROCESSUALE PER L’IMPUGNAZIONE.”

2.l’altra SOSTANZIALISTICA, che gli attribuisce il significato di “PROVVEDIMENTO NEGATIVO”.

Entrambe le tesi sono state superate alla luce della legge sul procedimento,in quanto non colgono l’essenza del fenomeno.
La previsione legislativa dell’obbligatorietà ,in via generale ,di una conclusione ESPLICITA e TEMPESTIVA del procedimento amministrativo attribuisce, infatti , al comportamento inerte il significato di un inadempimento → in tale ottica, il silenzio è innanzitutto un COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO, un fatto di DISFUNZIONE AMMINISTRATIVA consistente nella violazione dell’obbligo di provvedere.
“VIOLAZIONE” nel senso di “NON ESERCIZIO” del potere amministrativo, una negazione della funzione.

Poiché non sussiste alcun argomento a giustificazione della diffida, sembra certamente da condividere l’impostazione più innovativa e radicale secondo la quale l’ART. 2  della Lex sul PROCEDIMENTO ha determinato il superamento del defaticante ITER di emersione del silenzio-rifiuto fondato sulla diffida, introducendo uno più duttile e rapido, basato sul SEMPLICE DECORSO DEL TERMINE. Cioè quando la P.A. non emana il provvedimento nei tempi prestabiliti, di determinerà una violazione dell’obbligo di provvedere con l’automatica formazione del silenzio-inadempimento e la conseguente possibilità per l’interessato di …..(pag 16) ricorso giurisdizionale senza dover previamente diffidare l’amministrazione  Il giudice competente, fermo restando l’illegittimità della condotta omissiva, dovrà valutare la fondatezza della pretesa sostanziale prospettata e, in caso di esito positivo di detto giudizio, imporre all’amministrazione l’obbligo di una pronuncia espressa.      


Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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