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Natura giuridica delle pretese partecipative


Sono essenzialmente:
_ quella di ricevere la comunicazione dell'avvio del procedimento;
_ quella di prendere visione degli atti del procedimento;
_ quella di presentare documenti che l'amm. ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.
3 tesi:
1_ parte della dottrina ritiene che esse abbiano consistenza di diritto soggettivo, in conformità anche con la qualificazione che di esse viene fatta nel testo normativo.
2_ altra opinione: esse vanno ricondotte nel genus dell'interesse procedimentale, configurandosi come interesse partecipativo (interesse legittimo).
3_ potere di valutazione, memorie e documenti: discrezionale. Giudizio di pertinenza: afferente alla logica: con gli strumenti della logica deve essere risolto: no natura discrezionale.
Siamo in presenza, in questo caso di: interesse partecipativo (concerne interessi che non hanno come oggetto un bene della vita, ma fatti procedimentali che a loro volta investono beni della vita): (species del genus, elaborazione dal giannini) (interesse procedimentale) interesse legittimo inteso come bene della vita.
Interesse legittimo: conoscenza dell'avvio del procedimento in capo agli aventi titolo.
Il potere di valutazione dei documenti ha natura discrezionale, almeno per quello che concerne il giudizio di rilevanza ai fini decisori, incidendo sulla validità del provvedimento finale, suscettibile di essere sindacato anche sotto il profilo della omessa o illogica valutazione.

La legge sul procedimento prevede L'OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO COME IPOTESI DI INVALIDITA' RELATIVA, LA QUALE PUO' ESSERE FATTA VALERE SOLO DAL SOGGETTO NEL CUI INTERESSE LA COMUNICAZIONE STESSA E' PREVISTA (ART. 84).
La materia è oggetto di elaborazione giurisprudenziale: viene evidenziato come sempre più vada ad affermarsi il principio per cui l'omessa comunicazione costituisce una mera irregolarità, non referente in un'illegittimità del provvedimento terminale, qualora l'omissione non abbia provocato un concreto pregiudizio al destinatario.
Nelle ipotesi di interessi partecipativi formali, è escluso l'effetto caducante sul provvedimento finale dell'omissione della comunicazione. Quale violazione di legge.
In forza della prova di resistenza la tutela giurisdizionale della pretesa alla comunicazione di avvio del procedimento è condizionata alla prova del diverso e più favorevole esito che il procedimento amm. avrebbe avuto se non vi fosse stato un vizio procedimentale (in virtù di una partecipazione influente).
Un simile orientamento: pur apparendo prima facie, riduttivo delle garanzie previste dal legislatore, risulta in definitiva conforme in un sistema in cui la comunicazione di avvio del procedimento è finalizzata a realizzare partecipazione influente e non fine a se stessa.  

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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