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L’apertura di credito

Tipico contratto bancario attivo è l’apertura di credito che è un tipico contratto di finanziamento di cui l’art. 1842 ne da la nozione: “L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato”.
L’apertura di credito può essere utilizzata in un’unica soluzione (apertura di credito semplice) o in più soluzioni (attraverso la registrazione delle operazioni su un conto corrente).
L’apertura di credito può essere garantita oppure allo scoperto. Se sono previste delle garanzie queste possono essere reali (pegno o privilegio) o personali (fidejussione) e le stesse non si estinguono prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca.
“Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto”.
“Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni”. La sospensione del credito si ha quindi solo nel recesso dei contratti a tempo determinato.
Spesso le banche si avvalgono del “patto contrario” stabilendo ad esempio la mancanza di giusta causa per il recesso dai contratti a tempo determinato, la cessazione dell’utilizzo del credito anche nel caso del recesso da contratto a tempo indeterminato e prevedendo tempi minori di preavviso (che comunque non può essere inferiore ai due giorni).
Altro contratto attivo per la banca è l’anticipazione bancaria che è caratterizzato dalla particolare garanzia richiesta dalla legge che deve essere un pegno o su titoli o su merci. “La banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto”.
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita e ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.
Un ulteriore contratto è il contratto di conto corrente, di cui il codice disciplina solamente le operazioni bancarie in conto corrente. La norma dedicata alle operazioni in conto corrente stabilisce che “Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito”. Secondo alcuni da queste norma si desume che il conto corrente non è un vero e proprio contratto bancario ma uno strumento con il quale si effettuano le operazioni previste in altri contratti (deposito, apertura di credito, etc.).
“Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”.
“Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
“La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente”.
Una caratteristica del contratto di conto corrente è il rilascio di un carnet di assegni con il quale è possibile eseguire i pagamenti.

Tratto da DIRITTO BANCARIO di Fabio Muzzolu
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