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Modalità di esercizio dell’attività bancaria

Una volta che la banca viene autorizzata a svolgere l’attività bancaria può scegliere quale tipo di articolazione adottare. Il testo unico prevede due modalità di esercizio dell’attività bancaria: tramite l’apertura di succursali o tramite la libera prestazione di servizi. La differenza tra queste due forme è data dal fatto che per la succursale è necessaria l’apertura di una sede dislocata nel territorio mentre nella libera prestazioni di servizi la sede non è prevista; quest’ultima è quindi un’attività esercitata a distanza. Il risultato delle due attività non cambia, in quanto il servizio offerto è identico. La differenza sta nel fatto che nel primo caso il servizio è offerto da un’organizzazione con una sede stabile mentre nella libera prestazione il servizio è offerto a distanza (internet, telefono, etc).
Con la legge bancaria del 36/38 erano le autorità creditizie a stabilire se si poteva aprire una nuova succursale e l’autorizzazione veniva negata quando in quello specifico territorio erano già presenti molti altri concorrenti.
Attualmente la disciplina delle succursali e della libera prestazione dei servizi è molto articolata in quanto occorre distinguere tra apertura di succursali in Italia da parte di banche italiane, apertura di succursali in paesi comunitari o extracomunitari da parte di banche italiane, apertura di succursali in Italia da parte di banche comunitarie e apertura di succursali in Italia da parte di banche extracomunitarie. La stessa classificazione vale anche per l’attività svolta in modalità di libera prestazione di servizi.
La banche italiane possono aprire succursali sia sul territorio italiano sia su territori di paesi comunitari. Sostanzialmente la disciplina è identica. L’apertura della succursale necessità di una comunicazione alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia può vietare l’apertura della succursale, entro 60 giorni dalla data della comunicazione, solo per motivi di organizzazione della banca stessa e non per esigenze economiche del mercato. Qualora l’apertura avvenga in un paese comunitario la Banca d’Italia informa l’autorità di vigilanza del paese ospitante.
Per l’apertura di una succursale in un paese extracomunitario è necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia
Per quanto riguarda l’apertura di succursali in Italia da parte di banche provenienti da paesi comunitari è necessario distinguere tra il primo insediamento e quelli successivi.
Il primo insediamento deve essere preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità di vigilanza del paese d’origine della banca comunitaria.
L’autorità di vigilanza competente su tale banca è l’autorità di vigilanza del paese d’origine. Tuttavia Banca d’Italia e Consob mantengono il potere di vigilanza complessiva e in caso di problemi informano l’autorità estera.
Infine, anche per la banca extracomunitaria che vuole svolgere l’attività in Italia è necessario distinguere tra primo insediamento e insediamento successivo.
Il primo insediamento deve essere preceduto da un’autorizzazione che viene rilasciata dal Ministro degli esteri. Per gli insediamenti successivi è invece necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia, la quale nel rilasciarla valuterà se il paese straniero è in grado di rispettare la condizione di reciprocità.

Tratto da DIRITTO BANCARIO di Fabio Muzzolu
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