Skip to content

I casi di mancanza di volontà di contrarre matrimonio

I casi di assoluta e radicale mancanza di volontà: lo JOCUS, quella situazione nella quale è del tutto evidente come il matrimonio che si sta celebrando per finzione scenica o per scherzo non riveste nemmeno i caratteri estrinseci del matrimonio canonico. L'ERRORE OSTATIVO si sostanzia in quel lapsus che si manifesta nel momento dell'estrinsecazione del consenso, è inattuale perché è cambiata la formula consensuale. La VIOLENZA FISICA si configura come totale soppressione di volontà, ipotesi in cui chi deve contrarre matrimonio non ha lo spazio minimo per dire di no.
La SIMULAZIONE si qualifica come quella fattispecie nella quale esiste ed è rilevabile un disvolere gli effetti, le proprietà o altri elementi essenziali che contribuiscono a connotare il matrimonio canonico. Rende il matrimonio invalido. Non è ammessa nel matrimonio civile. Il matrimonio simulato da entrambi per raggiungere fini altri è nullo e la prova di tale nullità è provabile in foro esterno. Anche la riserva mentale (simulazione unilaterale) deve essere provata e non solamente sospettata sia per via delle confessioni della parte resa in giudizio sia per assunzione prove testimoniali che si collochino in un tempo anteriore a quello del consenso. Ciò che esce distorto è il modello matrimoniale proposto dalla Chiesa: nel caso dell'errore una o entrambe le parti nutrono una erronea concezione circa un elemento fondamentale del matrimonio, nella seconda ipotesti una o entrambe le parti con un positivo atto di volontà escludono di volere un elemento o più elementi essenziali e il matrimonio risulta inficiato. La simulazione si definiva totale quando era volta ad escludere il matrimonium ipsum, mentre si classificava come parziale quando si rivolgeva contro uno o più tra i bona matrimonii: bonum prolis, bonum fidei, bonum sacramenti. Oggi renderà nullo il matrimonio quella simulazione volta ad escludere il bene dell'altro coniuge e indirizzata a far soffrire l'altra persona conseguendo scopi puramente personali ed egoistici. Dunque una simulazione parziale che avesse ad oggetto l'esclusione del bene della fedeltà condurrebbe all'invalidità del vincolo che si pone nella religione cattolica come monogamico. Il rapporto che nasce con l'estrinsecazione del consenso potrà avere termine solo con la morte di uno dei coniugi.
I casi in cui la volontà è viziata sono 3: l'errore motivo, il dolo e la violenza psicologica. La dottrina classica della Chiesa insegnava che l'errore motivo per essere invalidante doveva verificarsi su tre ambiti di possibilità: il primo riguardava l'errore di persona, il secondo l'errore sulla qualità della persona, il terzo concerneva la condizione servile. L'ERROR IN PERSONAM si alimentava della possibilità di contrarre matrimonio per procura e dalla prassi di destinare a nozze persone che tra di loro non si conoscevano al solo scopo di rinforzare l'ambito di influenza sociale, politica ed economica di famiglie. L'ERRORE SULLA QUALITà: la qualità di fatto si rivela come errore di persona. La terza articolazione dell'errore investiva il piano della parità dei contraenti e la disponibilità di disporre di ciò che viene conferito nel patto nuziale. Con il Concilio Vaticano II resta invariata la nozione dell'errore di persona, mentre sparisce la nozione riguardante la condizione servile dal momento che in nessun paese è contemplata come lecita la schiavitù. Il DOLO si sostanzia in un raggiro o in un inganno volti a costruire una falsa rappresentazione della realtà tale da indurre uno e entrambi i nubendi a prestare il consenso. Nella codificazione del 1917 non rendeva invalido il matrimonio, si salvaguardava la volontà del matrimonio, mentre la codificazione del 1983 fa un ragionamento diverso, salvaguarda la persona, quindi il dolo inficia il matrimonio. Non solo la violenza fisica è motivo di nullità del matrimonio canonico implicando una totale mancanza di volontà: ma anche il consenso viziato dall'intervento di una violenza psicologica o di un timore che devino il corretto formarsi dell'intimo convincimento di uno o di entrambi i coniugi porta all'invalidità del consenso prestato. Per essere invalidante la VIOLENZA PSICOLOGICA doveva essere: teleologica (stretto legame tra violenza esercitata e consenso), estrinseca (doveva provenire dall'esterno), grave e attuale, ingiusta( doveva integrarsi in un comportamento contra legem). La codificazione del 1983 toglie la teleologicità e l'ingiustizia, in quando ogni minaccia è ingiusta. Si deve registrare necessariamente la gravità del timore indotto nel soggetto passivo, e può essere classificata in base all'età, sesso, carattere, condizioni fisiche. La minaccia può provenire dal passato e riguardare un male futuro, anche in questo caso il matrimonio può essere dichiarato nullo. Una species particolare della violenza psicologica si sostanzia nella figura del METUS REVERENTIALIS, ciò che entra in gioco è lo speciale vincolo di dipendenza affettiva e psicologica che lega due soggetti, quali venivano identificati in genitore e figlio, fratello e sorella. Quindi il male minacciato si risolve nella lacerazione di un rapporto che viene vissuta come un accadimento insopportabile, e l'unico modo per evitarlo è la conclusione del matrimonio.
Negli ordinamenti secolari non si ammette l'apposizione di condizioni al matrimonio, ma nel diritto canonico della controriforma tale possibilità esisteva secondo ampie accezioni. Le CONDIZIONI si riferiscono al tempo presente o passato e sarà l'accertamento della loro esistenza a far ritenere la volontà matrimoniale espressa valida o no e farla perseverare. Nella codificazione del 1917 si potevano ammettere tante condizioni proprio o improprie perciò il matrimonio veniva inteso come un negozio giuridico. Condizioni proprie: quelle del futuro; condizioni improprie: quelle del passato o del presente. Il nuovo codice di diritto canonico del 1983 ha innovato la materia e non è più possibile contrarre matrimonio sotto condizione sospensiva de futuro. L'unica condizione oggi ammissibile per il diritto della Chiesa è quella impropria, passata o presente. Essa dovrà essere certificata in una licenza scritta rilasciata dall'Ordinario del luogo. Il matrimonio sarà valido o invalido sin dall'inizio a seconda che esistano o no i fatti o gli eventi dedotti in condizione, e sino a che i coniugi non abbiano raggiunto la sicurezza che la condizione posta è realizzata essi non potranno iniziare la vita in comune ma potranno convivere solo uti frater e soror.

Tratto da DIRITTO CANONICO di Alexandra Bozzanca
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.